Vaccinazione personale scolastico, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad aggiornare le FAQ contenute nella sezione “Rientriamo a scuola”. In particolar modo, si è fatta chiarezza in merito alla questione della richiesta del certificato comprovante l’effettuazione della prestazione specialistica per la vaccinazione.
Vediamo cosa ha risposto il Ministero dell’Istruzione alla domanda: ‘Può il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, acquisire la certificazione comprovante l’effettuazione della prestazione specialistica come giustificativo per l’assenza del dipendente che si è sottoposto alla vaccinazione?’
Vaccinazione personale scolastico, nuova FAQ del Ministero dell’Istruzione
La risposta del Ministero è la seguente: ‘Sì. In generale, il Garante per la protezione dei dati personali ha già chiarito che risulta giustificata la richiesta da parte dell’́amministrazione di appartenenza di documentazione relativa all’́effettuazione di visite mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti clinici, quando il dipendente richiede di usufruire di permessi per le assenze correlate a tali esigenze (cfr. “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” del 14 giugno 2007, punto 8.2, ultimo capoverso).
Pertanto il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ai fini della giustificazione dell’assenza dal servizio, è legittimato all’acquisizione del documento che attesta la sottoposizione a una prestazione sanitaria specialistica, che il dipendente, in base alla legge e nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, è tenuto a produrre. Resta salvo che ove dalla attestazione prodotta dal dipendente sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria da questo ricevuta, l’amministrazione scolastica, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall’utilizzare tali informazioni per altre finalità, nel rispetto dei principi di protezione dei dati(v. tra gli altri, il principio di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par.1, lett. b), del Regolamento UE 2016/679) e non potrà chiedere al dipendente conferma dell’avvenuta vaccinazione (si veda FAQ del Garante Privacy n. 1 sezione “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”).
Appare opportuno ribadire che il giustificativo per l’assenza dal lavoro per malattia dovuta a prestazioni sanitarie specialistiche o per altro permesso previsto dalla contrattazione collettiva di settore non deve recare informazioni sulla tipologia della prestazione specialistica effettuata dal dipendente.’