Chiusura scuole, Nota Ministero Istruzione: disposizioni per il personale in riferimento al DL Covid

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Scuole chiuse, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la Nota N. 360 del 14 marzo 2021 avente come oggetto: ‘Misure urgenti di contrasto del “Covid-19” – Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30’. La Nota, firmata dal Capo Dipartimento Giovanna Boda, contiene le disposizioni che il personale scolastico è tenuto ad osservare alla luce del nuovo Decreto legge anti Covid in vigore sino al prossimo 6 aprile 2021.

Nota Ministero Istruzione N. 360 del 14 marzo: disposizioni per il personale scolastico in servizio nelle zone rosse


All’interno della Nota, si legge quanto segue: ‘Come è noto, per effetto del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e delle successive ordinanze firmate dal Ministro della Salute, sono state introdotte ulteriori prescrizioni limitative della libertà di circolazione, che si ripercuotono, tra l’altro, sulla presenza in servizio del personale.

Con il passaggio nella c.d. “zona rossa” di diverse Regioni, in particolare, preme rammentare le previsioni di cui all’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021, per effetto delle quali “I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”.

Si invitano conseguentemente i responsabili di ciascun ufficio posto nelle c.d. zone rosse, a porre massima attenzione alle richiamate prescrizioni, in modo da garantire la corretta applicazione del regime di lavoro agile semplificato e consentire la presenza in servizio del personale, come già avvenuto nel precedente periodo di “lock-down”, nei soli casi effettivamente necessari, previa apposita autorizzazione, anche rilasciata in via informale.

Si rammenta inoltre, ad ogni buon fine che anche nelle c.d. zone gialle ed arancioni gli spostamenti sono consentiti solo se motivati da “comprovate esigenze lavorative” (cfr. artt. 9 e 35 del citato D.P.C.M). Si invitano pertanto i responsabili degli uffici posti nelle zone gialle ed arancioni a disciplinare la presenza in servizio del personale tenendo conto delle disposizioni sopra richiamate.

Si confida nella massima collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, che potrà essere richiesto, come di consueto, alla competente direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie (dgruf.segreteria@istruzione.it, dgruf.ufficio4@istruzione.it).

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