Concorso DSGA, nuova sentenza del TAR Lombardia

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Concorso DSGA, il Tar Lombardia, con la sentenza del 17/03/2021 n. 671/2021, ha accolto la richiesta di annullamento in via definitiva dell’esclusione dall’elenco degli ammessi alle prove orali e successivamente dalla graduatoria finale di merito di un candidato, originario di Naso (ME), che ha partecipato al concorso per D.S.G.A. (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) bandito dal Ministero dell’Istruzione a dicembre del 2018.

Concorso DSGA, il TAR Lombardia riammette un candidato bocciato alla prova scritta

Il ricorso è stato patrocinato dall’Avv. Massimiliano Fabio del foro di Patti (Me), specializzato in diversi settori con riferimento alle controversie civili, penali ed amministrative, che per l’importanza oggettiva delle questioni che affronta, sta producendo ricorsi che “fanno giurisprudenza”. I giudici amministrativi, infatti, avevano accolto in via cautelare il ricorso a luglio e sospeso gli atti relativi all’elaborato della prova tecnico-pratica sostenuta dal candidato, valutato illogicamente dalla Commissione esaminatrice e hanno disposto l’ammissione del ricorrente alla prova orale e la rivalutazione della seconda prova scritta.

Con la sentenza di merito, il Collegio giudicante ha accertato il vizio di eccesso di potere nella diversa valutazione delle due prove scritte redatte dal ricorrente ed una palese illogicità della valutazione espressa dalla commissione, emersa dalla comparazione tra l’elaborato del ricorrente ed altre seconde prove scritte con votazione minima sufficiente, depositate in giudizio dall’amministrazione in forma anonima.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, proposti dall’Avv. Massimiliano Fabio, sono stati accolti integralmente ottenendo così l’annullamento del provvedimento di non ammissione alla prova orale del candidato e l’obbligo del Ministero di nominare una nuova commissione straordinaria, diversa dalla precedente, per la rivalutazione della seconda prova scritta del candidato, secondo i criteri esplicitamente indicati dal TAR.

Il ricorrente era stato ammesso con l’accoglimento dell’istanza cautelare alla prova orale, che ha già superato, ottenendo, anche nel merito, il pieno riconoscimento delle proprie ragioni.

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