I supplenti brevi hanno diritto al riconoscimento dell’RPD (Retribuzione Professionale docenti) nello stipendio. Il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto ad una docente precaria che aveva svolto servizio nell’a.s. 2018/2019 con “supplenze brevi” il compenso accessorio. Vi sono sentenze precedenti.
Retribuzione professionale docenti nello stipendio
La Retribuzione Professionale Docenti, è previsto dall’art. 7 del CCNL 15.3.2001 e l’Amministrazione scolastica lo riserva solo ai docenti di ruolo ed ai docenti precari titolari di contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
Eppure, l’ordinanza n. 20015/2018 della Corte di Cassazione, prevede che il compenso della RPD va corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giulia Bertolino ha stabilito che dal complesso delle disposizioni richiamate… emerge che l’RPD ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
La sentenza
Secondo il Giudice del Lavoro “la normativa contrattuale, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all’attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea“.
Infine, ha osservato che la retribuzione professionale docenti ha l’obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. “Si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere; non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza.“
L’importo riconosciuto al ricorrente è stato di € 174,50 mensile e € 5,82 giornaliero. Vedi tabelle importi.