Mobilità docenti per l’anno scolastico 2021/22, le domande potranno essere inoltrate tramite la piattaforma Istanze Online fino al prossimo 13 aprile. A motivo dei vincoli di permanenza, però, per molti docenti non sarà possibile presentare domanda: vediamo in dettaglio quali sono i vincoli attualmente previsti.
Docenti neo assunti nell’anno scolastico 2020/21, vincolo quinquennale
I docenti assunti dal 1° settembre 2020 non possono presentare domanda di mobilità, assegnazione provvisoria, utilizzazione o ricoprire incarichi di insegnamento in altro ruolo o cdc a tempo determinato a motivo del vincolo quinquennale nella scuola di titolarità. Il vincolo non viene applicato in caso di situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero, al personale di cui all’articolo 33, comma 3 e 6 della legge 104/92.
Posto su sostegno
I docenti che hanno ottenuto l’immissione in ruolo su posto di sostegno o che hanno ottenuto il trasferimento o passaggio di ruolo su posto di sostegno sono sottoposti al vincolo quinquennale a far data dalla decorrenza del trasferimento su tale tipologia di posti. Ciò significa che prima che sia decorso il quinquennio potranno presentare domanda di trasferimento\passaggio di ruolo solo per posti di sostegno.
Domanda soddisfatta su preferenza analitica, vincolo triennale
I docenti che hanno richiesto una preferenza puntuale di scuola e l’hanno ottenuta nei movimenti 2019/2020 e 2020/2021, non possono presentare domanda volontaria per il triennio successivo a decorrere dall’esito. Il vincolo triennale non viene applicato ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni previste dal contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza e ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Domanda soddisfatta con preferenza di distretto subcomunale
I docenti che, a seguito di domanda volontaria (territoriale e/o professionale), hanno richiesto, nel corso della I fase (comunale), una preferenza con codice di distretto subcomunale dello stesso comune di titolarità ed hanno ottenuto il movimento nel 2019/20 e 2020/21 su una scuola ivi compresa, non possono presentare domanda per il triennio successivo a decorrere dall’esito.
Domanda soddisfatta trasferimento posto comune o sostegno nello stesso comune
I docenti che a seguito di domanda volontaria hanno richiesto, nel corso della II fase, il trasferimento da posto comune a sostegno (o viceversa) nel medesimo comune di titolarità ottenuto con preferenza sintetica del codice di distretto sub comunale sono soggetti al vincolo triennale.
Giova sottolineare come, nella mobilità volontaria, la scuola che nel corrente anno scolastico risulta essere sede di titolarità “non è esprimibile” per la stessa tipologia di posto o classe di concorso.
Non sono considerate valide le preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) comprensive della scuola di titolarità/incarico del docente.
Si può, invece, esprimere come preferenza il comune di titolarità quando si chiede il trasferimento per diversa tipologia di posto (sostegno/posto comune). In questo caso, se la domanda di trasferimento viene accolta si è soggetti al vincolo triennale anche se è stata espressa una preferenza sintetica (il Comune).
Domanda mobilità professionale soddisfatta nello stesso comune
Il docente che a seguito di domanda volontaria ha richiesto, nel corso della III fase, la mobilità professionale nel medesimo comune di titolarità ottenuto con preferenza sintetica (comune o distretto) ed ha ottenuto il movimento nel 2019/2020 e 2020/2021, non può presentare domanda per il triennio successivo all’interno dello stesso comune a decorrere dall’esito.
Docenti assunti da Graduatorie di Merito Regionali nell’anno scolastico 2019/2020
I docenti immessi in ruolo in data 1 settembre 2019 da GMRE sono tenuti a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Quindi, non è possibile presentare domanda per i 4 anni successivi.
La stessa tipologia di vincolo viene applicata anche ai docenti assunti ai sensi del DM 631/18, ovvero su posti di ‘quota 100’ con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2019/20. Come spiegato in precedenza, il vincolo non viene applicato ai docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2018/9 a motivo del fatto che il suddetto vincolo è stato introdotto successivamente con la legge di bilancio 2019 (N. 145/2018).