Domanda di mobilità per l’anno scolastico 2021/22, è possibile revocarla? È possibile rinunciare al trasferimento in caso di soddisfazione della domanda?
Mobilità 2021/22, è possibile revocare la domanda o rinunciare al trasferimento?
Rinuncia al trasferimento
Per quanto riguarda la possibile rinuncia al trasferimento, occorre precisare che la rinuncia, a trasferimento concesso, non è ammessa salvo che la rinuncia venga richiesta in quanto motivata da gravi eventi sopravvenuti e debitamente comprovati. Un’altra condizione per l’eventuale rinuncia è che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. In buona sostanza, il posto nuovamente resosi disponibile per effetto della rinuncia non dovrà influire sui trasferimenti già effettuati e quindi non comportare il rifacimento degli stessi. Secondo quanto indicato dall’articolo 2 della legge N. 241 del 7 agosto 1990, il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia deve essere concluso con un provvedimento espresso.
Revoca della domanda di mobilità
Il discorso, invece, è diverso per quanto riguarda la revoca della domanda. Infatti, secondo quanto indicato dal comma 6 dell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, è permessa la revoca delle domande di movimento presentate anche se tale richiesta potrà essere presentata solamente fino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.
Fatto singolare è che il comma 2 dell’articolo 5 parla, invece, di un termine di cinque giorni. Si tratta di un evidente contrasto normativo: in questo caso è opportuno prendere in considerazione, come punto di riferimento, il termine più ampio, ovvero quello dei 10 giorni.
La richiesta di revoca dovrà essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente. Fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della pec.
Le richieste di revoca inoltrate dopo tale data potranno essere prese in considerazione solamente se esistono gravi motivi (validamente documentati) e a condizione che pervengano entro il termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, secondo quanto previsto per ciascuna categoria di personale.