Riapertura delle scuole da oggi, mercoledì 7 aprile 2021, il Ministero dell’Interno ha emesso la circolare N. 15350/117/2/1 del 6 aprile avente come oggetto: ‘Decreto-legge 1 ° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Co V-2, di giustizia e di concorsi pubblici’. Uno degli aspetti più rilevanti, per quanto riguarda la scuola, è quello rappresentato dal fatto che i Presidenti delle regioni e delle province autonome e i Sindaci non potranno intervenire, firmando ordinanze in deroga alle disposizioni del governo in merito alla riapertura delle scuole. I provvedimenti, in casi eccezionali, dovranno essere adeguatamente motivati.
Circolare Ministero dell’Interno del 6 aprile su riapertura scuole
All’interno della circolare del Ministero dell’Interno, infatti, si legge: ‘Degna di rilievo è la previsione di cui all’art. 2 del decreto-legge, con il quale sono state introdotte nuove e specifiche misure in tema di attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. In proposito, il suddetto articolo prevede, al comma 1, che, dal 7 al 30 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale e indipendentemente dalla classificazione degli scenari di rischio epidemiologico, i servizi educativi per l’infanzia, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, nonché la scuola primaria e il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgano con modalità in presenza.’
Nessuna deroga dalle Regioni se non in casi eccezionali
‘Appare opportuno rilevare come tale previsione non ammetta alcun intervento in deroga da parte dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e dei Sindaci, in conseguenza dell’adozione di proprie specifiche ordinanze, tranne che in casi di natura eccezionale, legati alla presenza di focolai o a un grado estremamente elevato di rischio di diffusione del virus e delle relative varianti.
Come precisato nella medesima disposizione, i provvedimenti di deroga, che potranno riguardare anche specifiche aree territoriali, dovranno essere adeguatamente motivati e adottati all’esito di confronto con le competenti autorità sanitarie e in conformità ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità.
Modalità di svolgimento delle attività didattiche
Per i successivi gradi di istruzione, il comma 2 del predetto art. 1 detta una diversificata regolamentazione, prevedendo le seguenti modalità di svolgimento delle attività didattiche, correlate ai diversi scenari di rischio epidemiologico:
- – nella zona rossa, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché quelle della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza; – nelle zone gialla e arancione le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza;
- – nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili di organizzazione, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza per una popolazione studentesca ricompresa fra il 50% e il 75%.
In conformità con le attuali prescrizioni in materia, resta sempre garantita, sull’intero territorio nazionale, la possibilità che le attività didattiche si svolgano in presenza ove sia necessario l’uso di laboratori e per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Qui sotto potrete trovare il testo integrale del documento emesso dal Ministero dell’Interno.