INPS
INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale)

Bonus baby sitter, l’INPS ha pubblicato una nuova circolare, in data 14 aprile 2021, avente come oggetto: Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti’.

Circolare INPS del 14 aprile su bonus baby-sitting

All’interno della circolare si ricorda come l’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 30/2021 prevede la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting, fino a un massimo di 100 euro settimanali, per i genitori di figli conviventi minori di 14 anni. Il requisito della convivenza del genitore richiedente il bonus con il minore è verificato sulla base delle risultanze dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e sulla base di quanto desumibile dagli archivi dell’Istituto. 

Il beneficio spetta anche in caso di adozione, affido preadottivo o condiviso tra i genitori, allegando la sentenza dell’Autorità che attesti l’affido. Il bonus è riconosciuto anche ai minori di 14 anni affetti da disabilità grave accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. 

In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, nel modello di domanda di bonus dovrà essere indicata la scuola (codice meccanografico della scuola, nome dell’Istituto, partita IVA, tipologia di scuola e la classe frequentata), ciò al fine di consentire le verifiche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Chi può usufruire del bonus

Il bonus per servizi di baby-sitting si rende applicabile alle seguenti tipologie di lavoratori: 

iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps; 

lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’Inps; 

personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; 

lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: 

  • – medici; 
  • – infermieri; 
  • – tecnici di laboratorio biomedico; 
  • – tecnici di radiologia medica; 
  • – operatori sociosanitari. 

Sono compresi i medici di base e i pediatri di libera scelta che operano in convenzione con le ASL, gli ostetrici, i soccorritori, gli autisti, i medici e il personale sanitario addetto al servizio emergenza/urgenza 118, purché anch’essi operanti in regime di convenzione con le ASL. 

In relazione alla tipologia di lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, sia come parasubordinati che come liberi professionisti ovvero iscritti alle gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, si precisa che non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 

L’iscrizione che rileva ai fini della concessione del bonus è quella in via esclusiva alla gestione previdenziale e pertanto non dovranno risultare altre iscrizioni attive al momento della domanda. Diversamente, in caso di contemporanea iscrizione alla Gestione separata e a una gestione speciale autonoma dell’Inps o cassa professionale autonoma, trattandosi di due gestioni entrambe ricomprese nell’ambito di applicazione della norma, il beneficio verrà riconosciuto nella gestione speciale autonoma (ad esempio, commerciante che contemporaneamente ricopre il ruolo di amministratore di società e in quanto tale è iscritto alla Gestione separata).

Qui di seguito riportiamo il testo integrale della nuova circolare INPS.