NASpI, l’Inps ha pubblicato recentemente la circolare N. 65 attraverso la quale si forniscono importanti chiarimenti in relazione ai requisiti di accesso. Vediamo in dettaglio.
NASpI, semplificati i requisiti d’accesso: novità nella circolare Inps
Nella suddetta circolare, a proposito dell’indennità di disoccupazione, si riporta la novità introdotta con il decreto legge N. 41 in merito ai requisiti di accesso alla NASpI.
In particolare si fa riferimento ‘al requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono il periodo di disoccupazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22.’
Il comma 1 dell’articolo 16 del decreto Sostegni, infatti, ‘prevede che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui l’articolo 3, comma 1, lettera c), del citato D.lgs n. 22 del 2015.
Cosa cambia con l’articolo 16 del decreto Sostegni
Pertanto, in relazione agli eventi di disoccupazione compresi nell’arco temporale 1° gennaio-31 dicembre 2021, è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 22 del 2015.
La circolare Inps, inoltre, citando la circolare n. 94 del 2015 in materia di indennità NASpI, sottolinea che ‘per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.’
Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra la data dal 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione della presente circolare e respinte per l’assenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione della richiamata previsione di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 41 del 2021.
Riportiamo qui sotto l’ultima circolare INPS.