In queste ore alcuni aspiranti iscritti alle graduatorie ATA III fascia non trovano nel pdf le scuole. Il documento è giunto ai diretti interessati mediante la mail di conferma dell’inoltro dell’istanza. Il pdf, di norma, dovrebbe contenere tutte le informazioni opportunamente esplicate dall’aspirante. Eppure, Orizzonte Scuola segnala questa apparente mancanza. Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo come, rispetto al passato, quest’anno l’istanza è stata possibile presentarla esclusivamente in modalità telematica. A differenza di quanto avvenuto nel 2017, la scelta delle trenta scuole si è dovuta fare all’interno della stessa domanda.
Graduatorie ATA III fascia: il mancato inserimento delle 29 scuole
È probabile che chi non ritrovi i nomi delle ventinove scuole da inserire all’interno del pdf abbia dimenticato di esplicarle, ponendo nel documento esclusivamente la scuola capofila. Un errore, in realtà, più frequente di quanto sembri. Bisogna sempre fare una netta distinzione tra la scuola capofila (unica) e gli altri 29 istituti da inserire. In tutto trenta, dunque. Precisiamo: la domanda è allo stesso modo valida pur avendo menzionato solamente la scuola capofila. Chi ha inserito tutte le trenta scuole potrà essere chiamato da trenta scuola, in caso di necessità, ma chi non ha inserito le ventinove scuole, esclusa la capofila, potrà essere contattato solo da quest’ultima.
Scuole: ordine di apparizione nel pdf influenza le supplenze?
Va inoltre chiarito come l’ordine di apparizione delle scuole nel pdf non ha alcun valore ai fini delle supplenze. Può infatti succedere che le sedi esplicate, per chi le ha scelte, siano poste in ordine diverso rispetto al pdf ricevuto in seguito all’inoltro dell’istanza. L’autorità scolastica approva la graduatoria definitivamente una volta disposti i reclami e corretti gli errori materiali. La pubblicazione delle graduatorie deve essere effettuata contemporaneamente nell’ambito della stessa provincia.
Data unica di pubblicazione
Detto ciò, si precisa come le graduatorie nella medesima provincia avranno una data comune di pubblicazione. Si chiarisce, pertanto, che non sarà possibile per gli aspiranti completare l’istanza in un secondo momento, in caso di mancanze come quelle descritte all’inizio dell’articolo. Una volta completata e inviata, l’istanza potrà contenere solo le scuole e i titoli inseriti la prima volta. I dati pubblicati non potranno essere modificati fino alla prossima apertura delle graduatorie. Unica modifica prevista di norma è il “reclamo”, che potrà essere presentato non oltre i dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisore, nel caso in cui un aspirante si sia accorto di errori contenuti nell’istanza inoltrata.