Personale ATA scuola, quali sono i lavori del personale ausiliario, tecnico e amministrativo? Quali sono i titoli di studio richiesti e come si può essere assunti? Flc-Cgil ha pubblicato una sintesi sull’argomento.
Personale ATA, come lavorare nella scuola
Riepiloghiamo qui sotto i lavori che il personale ATA svolge nelle diverse tipologie di scuole
I lavori nei servizi della scuola sono di diverso tipo e si svolgono in diverse tipologie di scuole:
- Area A: Collaboratore scolastico (CS): in tutte le scuole
- Area As: Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR), solo negli istituti agrari
- Area B:
- Assistente Amministrativo (AA): in tutte le scuole
- Assistente Tecnico (AT): solo nelle scuole secondarie di II grado
- Cuoco (CU): solo nei convitti/educandati
- Infermiere (IF): solo nei convitti/educandati
- Guardarobiere (GU): solo nei convitti/educandati
- Area D:
- Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA): in tutte le scuole.
Quali sono i titoli di studio richiesti
I titoli di studio sono diversi a seconda dei vari profili: si parte dal diploma di qualifica triennale fino ad arrivare alla laurea (vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale). In ogni caso, sono previste alcune deroghe per chi era già presente in graduatorie precedenti oppure ha svolto servizio per almeno trenta giorni in un determinato profilo.
DSGA, requisiti
Occorre possedere una laurea del vecchio ordinamento ovvero specialistica/magistrale in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.
Assistente amministrativo
Chi possiede un qualsiasi diploma di maturità (compreso l’istituto magistrale o il liceo artistico quadriennali). Salvo le deroghe previste.
Assistente tecnico
Chi possiede un diploma di maturità che dia accesso ad una o più aree di laboratorio (vedi Allegato C DM 59/08 tabella di corrispondenza titoli di studio/laboratori e successive integrazioni, per i nuovi titoli). Il Ministero ha reso disponibile una tabella di confluenza tra gli attuali titoli di studio e i precedenti per l’accesso al profilo. Salvo le deroghe previste.
Collaboratore scolastico
Chi possiede almeno un titolo di studio triennale: diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale, diploma di scuola magistrale, diploma di maestro d’arte, diploma di maturità; attestato (triennale) e/o diploma professionale (triennale) rilasciato o riconosciuto dalla Regione (vedi FAQ 12 del 2017). Salvo le deroghe previste.
Addetto alle aziende agrarie
Chi possiede un diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale per Operatore agrituristico; Operatore agro industriale; Operatore agro ambientale o il titolo triennale della formazione professionale di “Operatore agricolo” ad essi corrispondente (vedi FAQ 12 del 2017). Salvo le deroghe previste.
Cuoco
Chi possiede un diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero nel settore cucina o il titolo triennale della formazione professionale di “Operatore della ristorazione [settore cucina]” ad esso corrispondente (vedi FAQ 12 del 2017). Salvo le deroghe previste.
Infermiere
Chi possiede la laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere. Salvo le deroghe previste.
Guardarobiere
Chi possiede un diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale per operatore della moda o il titolo triennale della formazione professionale di “Operatore dell’abbigliamento” o “Operatore delle calzature” ad esso corrispondenti (vedi FAQ 12 del 2017). Salvo le deroghe previste.
Deroghe al possesso dei titoli di studio richiesti
Per tutti i profili, in deroga al possesso del prescritto titolo di studio, è possibile presentare domanda se si ha uno dei seguenti requisiti:
- Si è inclusi, per quel profilo (ed area per gli assistenti tecnici), nelle attuali graduatorie di III fascia e si intende confermare/aggiornare l’iscrizione (anche nel caso si intenda cambiare provincia).
- Si è inclusi, per quel profilo (ed area per gli assistenti tecnici), nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o negli elenchi/graduatorie ad esaurimento (II fascia DM 75/01 o 35/04) di provincia diversa da quella scelta per la III fascia e si presenti contestualmente la richiesta di depennamento.
- Non si è inclusi in alcuna graduatoria, ma si sia prestato servizio per almeno 30 giorni per quel profilo (ed area per gli assistenti tecnici) nelle scuole statali (anche per conto degli enti locali fino al 31 dicembre 1999) con il possesso del titolo di studio allora richiesto.
Come si può essere assunti nella scuola statale
Con il solo possesso del titolo di studio richiesto si può chiedere di essere inclusi nelle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia (escluso i DSGA), che vengono utilizzate dalle scuole per l’assunzione dei supplenti in sostituzione del personale assente. Gli aggiornamenti sono triennali. Per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 è stato possibile presentare la domanda di aggiornamento/conferma o eventuale nuovo inserimento (entro il 26 aprile 2021). Queste graduatorie, però, avranno validità fino al 2021, per effetto della proroga con decreto 947 del 1 dicembre 2017, che ha indicato “Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel periodo precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021”. Pertanto fino all’anno scolastico 2020/2021 ci saranno graduatorie ATA di terza fascia valide.
Le assunzioni a tempo indeterminato (escluso i DSGA) avvengono dalle graduatorie permanenti (24 mesi) che si aggiornano/integrano di anno in anno con l’inclusione di coloro che hanno già maturato almeno 24 mesi di servizio come ATA nella scuola statale.