Formazione obbligatoria docenti, PNRR ‘dimentica’ questione retribuzione

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Formazione docenti, il PNRR (Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza) ha previsto 800 milioni di euro per la formazione del personale scolastico ma si è ‘dimenticato’ dell’aspetto retributivo. Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’ ha sottolineato la questione, spiegando che in occasione della prima stesura del PNRR era stato reintrodotto il collegamento tra l’acquisizione dei crediti formativi e gli scatti di carriera: questa previsione, però, sarebbe ‘sparita’ nel piano mandato a Bruxelles. L’auspicio è che la questione possa essere riconsiderata nell’atto di indirizzo che avvierà le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro.

Formazione docenti, il PNRR dimentica l’aspetto retributivo

La questione è particolarmente importante anche perché riguarda uno degli aspetti più dibattuti tra i docenti ovvero il lavoro straordinario non retribuito. C’è da considerare che l’articolo 1 (comma 124) della legge 107/2015 (la cosiddetta riforma Buona Scuola), indica che ‘la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale’. Pertanto, in considerazione dell’aspetto riguardante l’obbligatorietà della formazione e che questa va svolta durante il servizio, l’obbligo formativo rientra a pieno titolo nell’obbligazione contrattuale. Del resto, come indicato dall’articolo 36 della Costituzione, se l’obbligo formativo ha come diretta conseguenza un aumento della quantità della prestazione lavorativa, a tale incremento deve corrispondere un aumento proporzionale della retribuzione. 

La questione del lavoro straordinario

Considerando che il lavoro non pagato è vietato dalla legge, il datore di lavoro non può imporre ai docenti di lavorare oltre l’orario obbligatorio, tenendo presente, comunque, il diritto alla retribuzione aggiuntiva. Occorre, comunque, tenere presente che il contratto della scuola non indica la prestazione lavorativa straordinaria come elemento essenziale del contratto. Pertanto, lo straordinario non è considerato elemento obbligatorio per i docenti, come ribadito dalla sentenza della V sezione della Corte di giustizia europea C-350/99 dell’8 febbraio 2001.

‘Italia Oggi’, comunque, ribadisce il fatto che il datore di lavoro, in ogni caso, può indicare in quale parte dell’orario di lavoro debba essere inserita la formazione. Il Ministero dell’Istruzione, per quanto concerne la didattica digitale integrata, ha spiegato in una FAQ pubblicata lo scorso dicembre: ‘La formazione obbligatoria dei docenti sull’uso degli strumenti tecnologici per la DDI rientra nell’orario di servizio? Sì. Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del CCNI sulla DDI le istituzioni scolastiche devono riservare nell’ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Tale formazione deve essere assicurata all’interno degli impegni di cui all’ articolo 29, comma 3, lettera a) del CCNL 2006/2009, sul punto ancora vigente.’

Pertanto, le ore di formazione sono da inserire nell’ambito delle 40 ore annue riguardanti le riunioni del collegio dei docenti e delle relative articolazioni: se si supera tale limite, subentra lo straordinario (17,50 euro l’ora secondo le tariffe indicate dalla tabella 5 allegata al contratto di lavoro). Considerando, comunque, in ultima analisi, il fatto che il docente sia tenuto a segnalare lo sforamento delle 40 ore.

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