La pubblicazione delle nuove graduatorie ATA di III fascia è molto attesa. Il Ministero ha emesso la nota in cui dà istruzioni alle scuole per la prima valutazione delle domande. Questa è proprio la fase che precede la pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
Valutazione domande graduatorie ATA III fascia 2021
La funzione di valutazione domande delle graduatorie ATA di III fascia messa a disposizione da oggi 10 maggio alle scuole capofila, consente di:
- inserire nuove domande, nel solo caso in cui esista un contenzioso a seguito del quale venga riconosciuto all’interessato il diritto a partecipare;
- modificare le domande inoltrate dagli interessati al fine di recepire eventuali rettifiche per errori materiali degli stessi;
- verificare i punteggi attribuiti nei precedenti trienni.
Le graduatorie saranno pubblicate contestualmente nell’ambito della medesima provincia, secondo il termine stabilito dall’Ufficio scolastico provinciale competente.
Controllo delle dichiarazioni: quando e conseguenze
Le dichiarazioni nelle istanze per le graduatorie di terza fascia del Personale ATA, sono controllate secondo le modalità e nei casi previsti dagli articoli 71 e 72 del DPR n. 445/2000. La normativa prevede che i controlli si svolgono anche “successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”. Ad occuparsene, sarà il dirigente scolastico ove l’aspirante stipula il primo rapporto di lavoro, sulla base delle nuove graduatorie.
I controlli sono fatti con verifiche incrociate, che confermino quanto dichiarato dall’aspirante nella domanda. Si cercherà conferma dei titoli dichiarati e anche dei servizi. Quali sono le conseguenze in caso di esito positivo o negativo dei controlli?
Esito dei controlli positivo
Se il controllo effettuato dal dirigente conferma quanto dichiarato dall’aspirante, questi provvederà a convalidare a sistema i dati contenuti nella domanda, dandone comunicazione all’interessato. Questi dati saranno validi fino alla scadenza delle graduatorie.
Esito negativo
Nel caso in cui le dichiarazioni rese dall’aspirante non sono regolari o contengono omissioni che non costituiscono falsità, la scuola lo comunica all’interessato all’interessato, che dovrà provvedere a regolarizzare o completare le sue dichiarazioni; in mancanza della regolarizzazione, il procedimento non ha seguito.
In caso di esito negativo della verifica, invece, il dirigente scolastico avrà il compito di adottare i provvedimenti necessari:
- registrando a sistema l’esclusione o la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante;
- comunicando il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio sia all’aspirante che alle scuole inserite nell’istanza;
- determinando l’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000 (prevista per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal predetto DPR).
Quando si viene esclusi dalle graduatorie ATA?
L’esclusione dalle graduatorie ATA di III fascia, avviene nei casi previsti dall’articolo 7 del DM 50/2021, ovvero:
- assenza dei requisiti di accesso e dei requisiti generali;
- dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale;
- domanda presentata per più province;
- autodichiarazioni mendaci, dichiarazioni false o comunque documentazioni false;
Il punto 4 (autodichiarazioni mendaci e produzione di certificazioni e documentazioni false) comportano anche sanzioni penali, secondo quanto previsto dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre n. 445/2000.
Se l’aspirante è stato assunto e ha prestato servizio, ma poi l’esito della sua domanda è negativo, tale servizio sarà considerato come prestato di fatto e non di diritto, per cui non darà alcun punteggio e non sarà utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera.