Cattedra e registro
Cattedra e registro

Diplomati ITP, in merito all’accesso alle varie graduatorie e concorsi, è opportuno fornire dei chiarimenti in relazione alla normativa vigente.

Concorsi ordinari e straordinario, la posizione dei diplomati ITP

Un diplomato ITP può accedere con il solo diploma ITP al concorso ordinario per le scuole medie o superiori. Non sono necessari altri requisiti. Si può consultare la tabella B delle classi di concorso per capire se il proprio diploma è ITP.

Per quanto riguarda l’accesso al concorso ordinario per scuole medie o superiori su posti di sostegno è possibile accedere con il possesso del diploma ITP e con il corso di specializzazione TFA sostegno.

A partire dall’anno scolastico 2024/5 le regole cambieranno. Per l’accesso ai concorsi, il diplomato ITP dovrà essere in possesso dell’abilitazione alla classe di concorso oppure della laurea (o diploma dell’AFAM oppure titolo equipollente o equiparato) + 24 CFU.
Per l’accesso al concorso straordinario, un diplomato ITP deve essere in possesso di:

  • titolo di studio (diploma ITP) valido per l’accesso all’insegnamento;
  • tre anni di servizio svolti tra l’anno scolastico 2011/12 e l’anno scolastico 2018/19 nelle scuole statali secondarie su posto comune o di sostegno, di cui uno specifico per la classe di concorso richiesta.

Il servizio è considerato valido se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso.

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)

Per l’accesso alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze è necessario:

  • Titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente oppure
  • Titolo di abilitazione conseguito all’estero valido come titolo di abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e riconducibile alla specifica classe di concorso (sulla base del punteggio conseguito).

Per l’accesso alla seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze è necessario:

  • Titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso oppure
  • Titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente

oltre ad uno dei seguenti requisiti:

  • 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
  • abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
  • precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Ne deriva che chi era già inserito nelle graduatorie 2017/20 accede solo con il diploma, chi è in possesso di abilitazione per altra cdc (anche per infanzia e primaria) accede senza i 24 CFU, anche se non inserito nel 2017.

Chi, invece, ha solo il diploma e vuole accedere alle graduatorie per le supplenze (sempre secondo la tabella B delle classi di concorso), deve essere in possesso dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017.

Chi era già inserito nel 2017 per una cdc e chiede di inserirsi in una nuova cdc, deve essere in possesso dei 24 CFU per la nuova cdc.