Concorso ordinario infanzia e primaria: come cambia con il decreto Sostegni Bis

Concorso ordinario per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria: quando si partirà? È ormai trascorso più di anno dall’uscita dei due decreti, il n. 498 del 21 aprile 2020 e il n. 201 del 20 aprile 2020. Ieri è arrivata l’approvazione in Senato del Decreto Covid: il testo contiene delle importanti novità per quanto riguarda lo svolgimento dei concorsi pubblici.

Concorsi ordinari scuola, quando partiranno?

Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha confermato, nei giorni scorsi, l’avvio dei concorsi ordinari riguardanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria: concorsi banditi da tempo ma mai espletati a motivo dell’emergenza sanitaria. Sinora si è potuto svolgere (a singhiozzo) solamente il concorso straordinario per il ruolo, per altro non ancora terminato: da oggi, 14 maggio 2021, infatti, sono previste le prove suppletive.
‘Stiamo concludendo il concorso straordinario – ha dichiarato recentemente il ministro Bianchi – prima possibile avvieremo i due ordinari già banditi.’

Prova preselettiva?

Un altro motivi di incertezza legato ai concorsi ordinari è quello dello svolgimento o meno della prova preselettiva. Il Decreto Covid, come detto poc’anzi, contiene delle importanti novità per quanto riguarda la procedura dei prossimi concorsi pubblici. L’intento del ministro della PA, Renato Brunetta, è quello di semplificare e di abbreviare notevolmente le tempistiche. Cosa potrebbe cambiare per i concorsi scuola? Il ministro ha già chiarito che i concorsi già banditi possono prevedere solamente una prova scritta ed, eventualmente, una prova orale.

C’è da sottolineare, poi, l’approvazione, in Senato, dell’emendamento all’articolo 10 del Decreto Covid, emendamento presentato dal M5S, dove si prevede ‘per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali; inoltre ‘conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale’.

Una normativa che, come sottolinea il partito pentastellato, è volta a ‘tutelare il merito e garantire le giuste opportunità soprattutto per i giovani’. Verrà applicata anche ai concorsi ordinari infanzia, primaria e secondaria?