INPS
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Presto anche una gran fetta del personale della scuola, docente e ATA, si troverà a richiedere l’indennità di disoccupazione. A tal fine è utile ricordare la modifica ai requisiti apportata dal Decreto Sostegni per l’anno in corso e gli importi percepiti.

La nota INPS

La nota del 26 Marzo 2021 INPS ha ricordato che il decreto-legge 22 marzo 2021, n°41, o decreto sostegni, ha introdotto una novità importante per i requisiti NASPI. A partire dal 3 Marzo e fino al 31 Dicembre 2021, non è più necessario aver lavorato per almeno 30 giornate nell’anno per accedere all’indennità di disoccupazione. Quindi, per quest’anno ci sarà un requisito di accesso in meno da considerare, mentre resteranno in vigore gli altri due: lo stato di disoccupazione involontario e la presenza di almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il calcolo degli importi

Riguardo agli importi Naspi, l‘importo dell’indennità di disoccupazione corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni. Questa, però, non deve superare un certo massimale stabilito annualmente. Se il calcolo ha un importo superiore al massimale previsto, la misura della prestazione corrisponde al 75% dell’importo di riferimento annuo più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e questo importo.

Per l’anno 2021 il massimo importo NASPI è si 1.335,40 Euro, mentre la retribuzione da prendere come riferimento per calcolare la prestazione da erogare è pari a 1.227, 55 Euro. A partire dal 4° mese di fruizione, l’indennità viene ridotta del 3% ogni mese.

L’indennità è ridotta in specifici casi per i quali è possibile consultare le indicazioni dell’Inps.