Supplenze brevi o fino al 30 giugno, cosa dice la normativa in merito alla monetizzazione delle ferie non godute? Vediamo cosa dice la normativa vigente.
Stipendi supplenti brevi o fino al 30 giugno: normativa su monetizzazione ferie
L’articolo 19 del CCNL indica che le ferie sono proporzionali al servizio prestato. Per quanto riguarda la mancata fruizione, totale o parziale, delle ferie, l’articolo 5 (comma 8) del decreto legge N. 95 del 6 luglio 2012, afferma quanto segue, in merito alla monetizzazione delle ferie:
‘Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità , dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età . Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.’
Qui l’aspetto che interessa i docenti: ‘Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.’
Alla luce di quanto indicato dalla suddetta normativa, la monetizzazione delle ferie si attua solamente in merito alla differenza tra i giorni di ferie spettanti al docente e quelli in cui l’insegnante avrebbe potuto fruire delle ferie (i giorni di sospensione delle attività didattiche, indipendentemente dal fatto che siano stati fruiti o meno), sottraendo anche i giorni che sono stati effettivamente fruiti durante lo svolgimento delle attività didattiche.
Pertanto, per calcolare i giorni da liquidare ai supplenti brevi o a coloro che hanno sottoscritto un contratto sino al 30 giugno, occorrerà sottrarre i periodi di sospensione delle attività didattiche.