Decreto Riaperture Bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale (TESTO)

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Decreto Riaperture Bis, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge N. 65 del 18 maggio recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il decreto è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in GU. Il governo, con questo provvedimento, ha disposto un allentamento delle restrizioni attualmente in vigore, in maniera graduale e nelle zone gialle.

Decreto Riaperture Bis, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Riepiloghiamo, qui di seguito, alcuni punti contenuti nel decreto Riaperture Bis:

Coprifuoco

  • Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. 
  • Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo. 

Bar, ristoranti, attività commerciali

  • Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all’articolo 1, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
  • Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Palestre, piscine e centri benessere

Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita’ di palestre sono consentite in conformita’ ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo. 

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita’ ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. 

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei centri benessere in conformita’ alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Parchi tematici e di divertimento, centri culturali, feste e cerimonie

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

Certificazioni verdi

La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validita’ di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. 

La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 e’ rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita’ dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Potrete consultare il testo integrale del decreto Riaperture Bis a questo indirizzo istituzionale.

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