Il Ministero dell’Istruzione ha emesso la nota relativa agli scrutini 2021. Ha confermato le anticipazioni secondo cui sarà possibile iniziare dal 1° giugno e concludere tutte le operazioni entro il termine delle attività didattiche. Cosa cambia, a parte le tempistiche, rispetto allo scorso anno?
Scrutini scuola 2021: le novitÃ
Con l’ordinanza dello scorso 17 maggio, il Ministero ha dato indicazioni sugli scrutini 2021. Ha chiarito che per l’anno scolastico 2020/21 per le classi delle scuole statali e paritarie del I e II ciclo di istruzione, gli scrutini si potranno concludere entro la data fissata dalle Regioni per il termine delle lezioni. Non potranno comunque essere avviati prima del 1° giugno 2021.
Nonostante continuiamo ad essere in pandemia, cosa cambia rispetto alle indicazioni dello scorso anno?
Con la Nota n. 699 del 6 maggio, il MI ha sottolineato che quest’anno le valutazione legata alla DAD produce gli stessi effetti delle attività in presenza. Questo, sebbene si debba tener conto delle difficoltà che la didattica a distanza crea e delle situazioni degli studenti determinate dalla pandemia.
Scuola di I e II ciclo, come funziona la valutazione?
Scuola primaria: gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti, con decisione assunta all’unanimità , possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Scuola secondaria di I grado: nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva. Nel fare la valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza.
Scuola secondaria di secondo grado: sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a 6/10 e una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina. Anche nel caso in cui il voto il voto inferiore a 6/10 è in Educazione civica, opera l’istituto della sospensione del giudizio. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento. In casi eccezionali, si possono stabilire motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza.
Studenti con disabilità certificata (L. 104/1992): la valutazione degli apprendimenti e del comportamento si basa sull PEI (Piano Educativo Individualizzato), e tiene conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza pandemica.
Studenti con DSA (L. 170/2010): la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato.
Promozione non garantita
Rispetto allo scorso anno, dunque, la promozione non è garantita agli studenti con insufficienze.
Inoltre, non c’è più il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato), ma quello dello scorso anno potrà influire sulla valutazione, nei casi in cui lo studente non abbia recuperato le carenze formative.