Stabilizzazione docenti precari: importanti novità in arrivo dal decreto Sostegni Bis (Bozza)

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Stabilizzazione docenti precari per l’anno scolastico 2021/22, sono in arrivo importanti novità dal Decreto Sostegni Bis per quanto riguarda le immissioni in ruolo. Riportiamo la bozza del provvedimento, attualmente all’esame del Consiglio dei Ministri: pertanto, come ribadito anche dal portale ‘Orizzonte Scuola’, è più che mai opportuno precisare che si tratta di disposizioni che potrebbero essere soggette ancora a modifiche prima dell’approvazione definitiva del testo.

Immissioni in ruolo 2021/22, novità dal Decreto Sostegni Bis

La bozza del Decreto Sostegni Bis include importanti novità (in via del tutto straordinaria per l’anno 2021/22) per quanto riguarda le immissioni in ruolo.

L’articolo 59 del decreto prevede, al comma 4: ‘In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 (la procedura ordinaria ndr) sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente: 

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021: 

b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 

Anno di formazione con prova disciplinare finale

Al comma 5 si legge che ‘il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.’

Il comma 6 precisa che ‘nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 dcl decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le intestazioni di cui al comma 7.’ 

Comma 7: ‘Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.’ 

Comma 8: ‘In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 ° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.’ 

Concorsi ordinari semplificati

Al comma 10 si predispone che ‘….le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate

  • a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere. ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso. assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti; 
  • b) prova orale;
  • c) valutazione dei titoli;
  • d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c). nel limite dei posti messi a concorso. 

Ricordiamo ancora una volta, come sottolinea anche ‘Orizzonte Scuola’, che si tratta di disposizioni inserite in una bozza di decreto e che, pertanto, sono ancora passibili di modifiche, anche sostanziali.

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