Stipendi docenti
Stipendi docenti

Stipendi docenti, l’articolo 58 del decreto Sostegni Bis sta sollevando non poche polemiche, soprattutto da parte dei sindacati. Cosa dice l’articolo in questione? In buona sostanza, i docenti saranno tenuti a svolgere i corsi di recupero dal 1° settembre ma il lavoro supplementare non sarà loro retribuito.

Stipendi docenti, il contestato articolo 58 del decreto Sostegni Bis

Nell’articolo 58 della bozza del decreto Sostegni Bis si legge infatti: ‘Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte… a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica’ (lettera c).

Il governo, dunque, anche quest’anno ha disposto l’aggravamento dell’onerosità della prestazione senza che questa venga retribuita. Un operato che, indubbiamente, va a scontrarsi con quanto affermato dall’articolo 36 della Costituzione, la quale prevede che l’importo retributivo debba essere proporzionato alla qualità e alla quantità della prestazione.

Corsi di recupero considerati ‘attività didattica ordinaria’

C’è da sottolineare che il lavoro supplementare dei docenti non potrà essere retribuito con gli eventuali fondi a disposizione delle scuole, in quanto questi servono già alla retribuzione del lavoro straordinario. Nell’articolo 58, per altro, si parla dei corsi di recupero come di ‘attività didattica ordinaria’ e, in quanto tale, queste risorse non potrebbero essere impiegate per tale scopo.
Anche le risorse stanziate dal Piano Estate non potranno essere utilizzate in quanto, per la maggior parte, vincolati alla realizzazione dei progetti Pon e, nella parte restante, utilizzabili soltanto per l’acquisto di protezioni e strumenti per il contenimento del rischio contagi Covid.