Didattica a distanza e rimborso spese corrisposto dall’azienda ai dipendenti che acquistano PC o tablet per lo svolgimento delle attività didattiche in remoto. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, a tal proposito, la risoluzione N. 37/E.
Rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza
Il rimborso erogato dall’azienda al dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet per la didattica a distanza dei figli non costituisce reddito imponibile. Fuori dall’Irpef anche i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la DaD.
È la risposta fornita al quesito posto da una società che, nell’ambito di un Piano welfare aziendale, ha intenzione di rimborsare ai propri dipendenti le spese sostenute per l’acquisto di pc, laptop o tablet da utilizzare per la frequenza della didattica a distanza da parte dei propri familiari.
Niente imposte sui rimborsi per l’acquisto di pc per la Dad
Le somme e prestazioni che hanno finalità di educazione e istruzione non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016, che ha ampliato e meglio definito i servizi di educazione e istruzione (art. 51, comma 2, lettera f e f-bis Tuir) fruibili dai familiari del dipendente.
Sui rimborsi corrisposti, così come sui voucher riconosciuti per l’acquisto di questi dispositivi, che sono fondamentali per la didattica a distanza, la società non dovrà, quindi, operare la ritenuta d’acconto Irpef. Ciò a condizione che il dipendente fornisca idonea documentazione, rilasciata dalla scuola o dall’università, che attesta lo svolgimento delle lezioni tramite DaD.
Qui sotto potete trovare il comunicato dell’Agenzia delle Entrate.