Assunzioni straordinarie da prima fascia GPS, il decreto Sostegni Bis ha previsto una procedura di immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/22 dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze: in realtà, durante l’iter parlamentare, saranno presentati diversi emendamenti che si prefiggono l’obiettivo di estendere anche alla seconda fascia la procedura straordinaria. In attesa di conoscere come sarà il testo definitivo del decreto Sostegni Bis convertito in legge, giova ricordare che le GPS saranno ripubblicate: le scuole, infatti, durante l’anno scolastico, hanno effettuato gli opportuni controlli relativi ai titoli dichiarati dagli aspiranti docenti.
Assunzioni da GPS 2021, le graduatorie saranno ripubblicate
Infatti, come previsto dal comma 7 dell’articolo 8 dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020, la ‘scuola ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.’
Lo stesso comma sottolinea come il dirigente scolastico, all’esito dei controlli, provvede a comunicare i risultati della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito positivo del controllo i titoli si intendono definitivamente validati e utili per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente.
Secondo quanto riporta l’Ordinanza Ministeriale che ha provveduto ad istituire le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, sono due i casi in cui è prevista l’esclusione dalle graduatorie stesse, ovvero:
- quando l’aspirante non è in possesso del titolo di accesso richiesto per l’accesso alla classe di concorso\graduatoria.
- quando siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
Dichiarazioni false e mendaci e mero errore materiale
Pertanto, gli errori degli aspiranti docenti possono riguardare dichiarazioni false e mendaci che, dal punto di vista della giurisprudenza, possono avere come presupposti dolo o colpa grave del dichiarante; oppure il ‘mero errore materiale‘, vale a dire una dichiarazione non veritiera derivante dalla complessità della procedura riguardante la medesima dichiarazione.
Nel primo caso, se l’amministrazione riconoscerà che si tratta di ‘dichiarazioni false e mendaci’, si dovrà procedere all’esclusione del candidato; nell’altro caso, ovvero dichiarazioni ‘non veritiere’, si procederà semplicemente alla rettifica del punteggio.
L’articolo 8, comma 10, dell’OM N. 60 precisa quanto segue:
‘Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.’
Ne deriva che la dichiarazione mendace rappresenta l’unico caso in cui il servizio prestato deve essere dichiarato prestato come di fatto e non di diritto: la dichiarazione fatta con colpa grave o dolo del dichiarante comporta anche l’esclusione dalle graduatorie.