Gazzetta Ufficiale
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Assegno unico per i figli, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 dell’8 giugno 2021 il Decreto Legge N. 79 riguardante ‘Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori’. L’assegno unico partirà in due momenti distinti: la prima fase partirà nel prossimo mese di luglio (ed è quella a cui si riferisce il DL N. 79, l’assegno viene denominato ‘assegno-ponte’), la seconda, a regime, a gennaio 2022 dove cambierà tutto: importi, soggetti beneficiari e nuove domande.
L’assegno-ponte da luglio fino a dicembre 2021 riguarderà i soggetti esclusi dagli Assegni Nucleo Familiare (ANF), pertanto lavoratori autonomi, disoccupati, soggetti inattivi, percettori di Reddito di Cittadinanza, ma anche lavoratori dipendenti.

Assegno unico per i figli, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto: via libera dal 1° luglio

Nell’articolo 1 del Decreto si legge, infatti: ‘A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: 

a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente: 

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; 

2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età; 

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; 

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.’

Come fare domanda

All’articolo 3 vengono specificate le modalità per la presentazione della domanda: ‘La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. 

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore. L’assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Importi assegno unico per i figli

Nell’allegato 1 al Decreto Legge N. 79 viene specificata l’individuazione delle soglie ISEE e  la determinazione dei corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. Qui sotto potrete consultare la tabella con tutti gli importi che verranno erogati per l’assegno unico per i figli.

Il testo integrale del Decreto Legge N. 79 pubblicato in Gazzetta Ufficiale è disponibile a questo indirizzo.