Immissioni in ruolo docenti con riserva
Immissioni in ruolo docenti con riserva

Assunzioni docenti per l’anno scolastico 2021/22 con riserva e cancellazione da altre graduatorie, quando? Il decreto legge N. 126/2019 (articolo 1, comma 17-octies) ha disposto la sostituzione del comma 3 dell’articolo 399 del Decreto 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), oltre ad aggiungere il comma 3-bis. 

Assunzioni per l’anno scolastico 2021/22 con riserva: decadenza da altre graduatorie

In buona sostanza, dall’anno scolastico 2020/1 è stato introdotto il vincolo quinquennale nella scuola di immissione in ruolo, qualunque sia il canale di reclutamento. Ne deriva l’impossibilità di presentare domanda di mobilità territoriale e/o professionale, oltre a quella annuale (assegnazione provvisoria e utilizzazione). Non è possibile oltre modo accettare supplenze.

Le eccezioni sono rappresentate dai docenti in esubero o in sovrannumero, i titolari dei benefici riguardanti i commi 3 e 6 dell’articolo 33 della legge 104/92 a patto che le condizioni siano sopraggiunte successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi di concorso o all’inserimento nelle GaE.

Per altro, tale vincolo quinquennale dovrebbe essere ridotto a tre anni alla luce delle nuove disposizioni contenute nel decreto Sostegni Bis: la nuova normativa, comunque, dovrà attendere l’ufficialità attraverso la conversione in legge.

Al comma 3 del suddetto decreto, è stato aggiunto il comma 3-bis che dispone la cancellazione da ogni graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato e indeterminato in seguito all’immissione in ruolo. 

Quando avviene la cancellazione e quali graduatorie riguarda

Come sottolinea ‘Orizzonte Scuola’, tale cancellazione non avviene al momento dell’assunzione ma al termine del periodo di formazione e prova (naturalmente con esito positivo). Inoltre, il depennamento non riguarda le GM dei concorsi ordinari ma le graduatorie di istituto, le graduatorie ad esaurimento, le graduatorie di merito dei concorsi straordinari e le nuove graduatorie provinciali per le supplenze.

Il caso di accettazione in ruolo per la scuola primaria dalle Gae con riserva

In caso di immissione in ruolo con riserva dalle GaE con clausola di risoluzione del contratto in caso di esito negativo del contenzioso, la cancellazione, come detto poc’anzi, riguarda tutte le graduatorie, escluse quelle di merito di concorsi ordinari per titoli ed esami.

Pertanto, in caso di accettazione del ruolo per la scuola primaria e successivo esito negativo del contenzioso, si andrebbe incontro al licenziamento. Come ribadito da ‘Orizzonte Scuola’, i contenziosi, dopo le sentenze pronunciate dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato hanno dato ragione all’amministrazione.