Immissioni in ruolo docenti
Immissioni in ruolo docenti

Immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/22, chi può fruire della precedenza per quanto disposto nella legge 104/92 e come opera tale precedenza? Vediamo.

Immissioni in ruolo 2021/22 e precedenza legge 104/92

Come è noto, i lavoratori diversamente abili o che assistono parenti e affini entro un certo grado, possono godere della priorità nella scelta della sede di lavoro, secondo quanto disposto dalla legge 104/92.

In particolare, secondo quanto indicato dagli articoli 21 e 33 della suddetta legge, il soggetto con disabilità personale ha diritto alla precedenza nell’assegnazione della sede, potendo così scegliere una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; lo stesso dicasi per la persona che assiste un parente o affine che si trovi in condizioni di disabilità.

La precedenza, in questo caso, è limitata all’assistenza nei confronti dei figli, dei genitori, del coniuge e dei fratelli o sorelle nel caso in cui i genitori siano a loro volta impossibilitati ad assistere i loro figli oppure siano scomparsi.

Il comma 5 dell’articolo 33 indica quanto segue: ‘Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.’

Come operano le precedenze per la legge 104

In ambito scolastico ed, in particolare, per quanto concerne le immissioni in ruolo, le precedenze sopra elencate relative alla legge 104/92 non operano in merito alla scelta della provincia. Tale precedenza, infatti, opera solamente all’interno della provincia, per la scelta della sede.

Il docente, in buona sostanza, non godrà di alcuna precedenza nell’ambito della scelta della provincia: questa sarà individuata secondo l’ordine normale di scorrimento della graduatoria. La priorità, invece, opera nella scelta della sede all’interno della provincia.

Qualora si tratti di disabilità personale, il diritto alla scelta riguarda qualsiasi istituto scolastico mentre per chi assiste un parente in situazione di handicap, la priorità si applica solamente nei confronti delle scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità, in un comune viciniore.

In merito alle assunzioni dei docenti inseriti nelle GaE, la priorità relativa alla scelta della scuola spetta a coloro che l’hanno richiesta nella sezione H4 della domanda di aggiornamento Gae (allegando dovute certificazioni).