L’Assegno temporaneo per i figli minori spetta, come indicato dall’INPS, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e in cui sono presenti figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati o in affido preadottivo.
Assegno temporaneo per figli minori: requisiti
Il messaggio INPS del 22 giugno fornisce istruzioni sui requisiti e la presentazione della domanda per l’assegno temporaneo per figli minori.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve possedere alcuni requisiti, ovvero essere:
- cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.
Misura dell’Assegno temporaneo
E’ prevista:
- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
La domanda
La domanda di Assegno temporaneo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021, attraverso il portale dell’INPS, il Contact Center integrato o mediante gli istituti di patronato. Di seguito le istruzioni INPS.