Immissioni in ruolo straordinarie per l’anno scolastico 2021/22 da prima fascia GPS, il requisito delle tre annualità di servizio richiesto ai docenti abilitati è da intendersi come ‘specifico’, ovvero svolto sulla stessa classe di concorso/posto per cui si partecipa alla procedura?
Immissioni in ruolo straordinarie da GPS 2021, il servizio deve essere specifico?
Al comma 4 dell’articolo 59 del decreto Sostegni Bis viene indicato quanto segue:
‘In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente:
a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021′.
Cosa dice il decreto Sostegni Bis sulle tre annualità di servizio richieste
Sempre nel medesimo comma 4, alla lettera b), viene menzionato il requisito delle tre annualità:
‘Hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.’
Nella normativa non viene specificato che il servizio nelle scuole statali debba essere stato svolto sulla cdc/posto per cui il docente partecipa alla procedura. Da quanto si legge, sembrerebbe, inoltre, che il servizio effettuato su sostegno possa essere tenuto in considerazione per i posti comuni e viceversa. Naturalmente, occorrerà attendere il testo definitivo del decreto Sostegni Bis (l’iter per la conversione in legge è ancora in pieno svolgimento) e, soprattutto, i decreti attuativi del Ministero dell’Istruzione previsti per le nuove normative.
In ogni caso, considerando il numero già ristretto degli aspiranti docenti da prima fascia GPS, non avrebbe molto senso inserire una normativa ancora più stringente e selettiva.
È bene ricordare, infatti, che sindacati e diverse forze politiche stanno facendo pressione affinché la normativa sopra esposta possa essere estesa anche ai docenti inseriti in seconda fascia GPS con un percorso abilitante collegato alla procedura.