GPS, ripubblicate per l'as 2021/22: nomine per supplenze da agosto
GPS, ripubblicate per l'as 2021/22: nomine per supplenze da agosto

Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2021, inserimento negli elenchi aggiuntivi: l’Ordinanza Ministeriale N. 60/2020, il provvedimento che ha introdotto le nuove GPS e le graduatorie di istituto, ha previsto che queste abbiano validità biennale. Il prossimo aggiornamento, dunque, avverrà nel 2022. Tuttavia, i soggetti che, entro il prossimo 20 luglio, otterranno il titolo di abilitazione su materia o la specializzazione sul sostegno, potranno inserirsi negli elenchi aggiuntivi di prima fascia.

Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2021, inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia

Giova sottolineare come tali elenchi saranno prioritari rispetto alla seconda fascia e in coda rispetto ai docenti che si sono inseriti lo scorso anno, in fase di costituzione delle nuove graduatorie. Vale la pena ricordare che, nonostante la sopracitata OM N. 60 abbia previsto il termine del 1° luglio quale scadenza per la domanda di inserimento, il Ministero dell’Istruzione e i sindacati, di comune accordo e in via eccezionale, hanno prorogato tale data al 20 luglio come si legge dalla bozza del decreto attualmente all’esame del CSPI e, ormai, di imminente pubblicazione.

Chi può inserirsi

Al comma 1 dell’articolo 1 della bozza del decreto si legge: ‘Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021.

Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.’ 

I comma 2, 3 e 4 indicano quanto segue: ‘2. L’aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda di cui al Decreto dipartimentale 21 luglio 2020, n. 858.

3. L’aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi del DL 21 luglio 2020, n. 858. 

4. L’aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione. 

Chi richiederà tale inserimento, sarà iscritto in graduatoria secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla medesima Ordinanza Ministeriale.

Il decreto Sostegni Bis, per altro, all’articolo 59, comma 4, lettera a), ha ribadito la suddetta disposizione in considerazione della nuova procedura straordinaria assunzionale da prima fascia GPS disposta in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/22. Infatti, si legge quanto segue:
‘sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021’.

Come indicato dalla bozza del decreto pubblicata da ‘Orizzonte Scuola’, sono valutabili i titoli conseguiti entro la data del 20 luglio 2021. Nonostante le modifiche apportate dal decreto Sostegni Bis, si ritiene che tale data dovrebbe essere confermata in quanto quella del 31 luglio dovrebbe riguardare solo il conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione. In ogni caso, si dovrà attendere il testo definitivo del decreto. 

Modalità di presentazione della domanda

Gli aspiranti, come indica la bozza del decreto, presentano istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto ed esprimono la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto, unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia. Gli aspiranti già iscritti nelle GPS entro i termini di cui all’art. 2, comma 3, del DD 21 luglio 2020, n. 858 e che richiedano l’inserimento nell’elenco aggiuntivo, devono trasmettere la domanda al medesimo Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.