TFA sostegno 2021
TFA sostegno 2021

E’ ai nastri di partenza il TFA sostegno VI ciclo, che vedrà il via a settembre 2021 con le prove preselettive. Il Ministero dell’Università ha emanato il decreto n.755 del 6 luglio per la sua attivazione. Quali sono i requisiti richiesti per partecipare al corso di specializzazione su sostegno?

Possono partecipare sia docenti di ruolo che precari. Sono esonerati dalla prova preselettiva i docenti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi (art 11, comma 14 legge 3 maggio1999, n. 124) sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.

TFA sostegno VI ciclo: requisiti scuola infanzia e primaria

I requisiti per partecipare alla selezione per i corsi di specializzazione su sostegno (TFA VI ciclo) per la scuola dell’infanzia e primaria sono:

  • Laurea in Scienze della formazione primaria 
  • diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 (inclusi diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e diploma sperimentale a indirizzo linguistico)
  • analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
  • MANUALE TFA SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA, PREPARAZIONE PROVE DI ACCESSO

Corso di specializzazione sostegno: requisiti per scuola secondaria I e II grado

I requisiti per partecipare alla selezione per i corsi di specializzazione su sostegno (TFA VI ciclo) per la scuola secondaria di I e II grado sono:

Novità TFA 2021

Per il TFA VI ciclo 2021, è prevista una deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92. I candidati che hanno superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa dell’emergenza COVID-19 non hanno potuto sostenere le prove(isolamento e/o quarantena), sono ammessi direttamente alla prova scritta.

Chi non può partecipare

Non possono partecipare al TFA 2021 tutti coloro che non possiedono i requisiti sopra menzionati, inclusi:

  • i diplomati magistrale dopo il 2001/02
  • chi ha la laurea, ma non i 24 CFU
  • i diplomati il cui titolo non dà accesso a nessuna delle cdc della Tabella B allegata al DPR 19/2016 (scuola secondaria)
  • i laureati con i 24 CFU, il cui titolo (la laurea) non è idoneo all’insegnamento (per la secondaria).

VEDI ANCHE: Ripartizione dei posti