In questi giorni si stanno svolgendo le operazioni preliminari per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022, permettendo la scelta dell’ordine preferenziale delle province ai candidati convocati dalle graduatorie di merito concorsuali. Successivamente si procederà alla scelta delle sedi, sia per le GM che per le Gae. E, solo per quest’anno si attingerà per gli eventuali posti residuali dalle Gps I fascia. L’obiettivo del ministero è di concludere le procedure di reclutamento entro fine luglio.
Nel frattempo è opportuno fare chiarezza riguardo le conseguenze di una eventuale rinuncia.
Rinuncia dalle Graduatorie ad Esaurimento
Laddove le Gae non sono ancora esaurite, l’attribuzione dei posti a tempo indeterminato avviene al 50% da queste graduatorie, e al 50% dalle graduatorie di merito.
In caso di rinuncia al ruolo dalle Gae, la conseguenza è la cancellazione immediata dalla relativa graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato, oltre alla cancellazione dalla corrispondente I fascia delle Graduatorie d’Istituto.
Si continuerà però a permanere nelle Gae per le altre classi di concorso in cui si è iscritti, nelle GM di qualunque classe di concorso in cui si è inseriti e nelle Gps sempre di qualunque classe di concorso (compresi gli elenchi aggiuntivi).
Rinuncia dalle Graduatorie di Merito
Nel caso della rinuncia ad una proposta di assunzione a tempo indeterminato dalle Graduatorie di Merito, la conseguenza è l’immediata cancellazione dalla stessa graduatoria e solo per il posto/classe di concorso per cui si è rinunciato.
La decadenza non opera invece per le altri classi di concorso delle Graduatorie di Merito in cui si è eventualmente inseriti.
Va inoltre precisato che in caso di rinuncia alle immissioni in ruolo dalla fascia aggiuntiva delle graduatorie di merito, la cancellazione opera solo ed esclusivamente dalla fascia aggiuntiva della relativa graduatoria.