Obbligo vaccinale a scuola, l'analisi e il parere dell'Avv. Barbara Sedioli. Ecco come tutelarsi

Da giorni il dibattito si sta incentrando su un forte pressing (da parte anche di molte testate giornalistiche) verso l’imposizione dell’obbligo vaccinale in ambito scolastico. Dopo il personale sanitario, secondo alcuni, dovrebbe toccare al personale scolastico. Quali le ragioni? Il calpestamento della libertà individuale a favore del servizio pubblico che questi lavoratori rendono.

E tutto questo di fronte a vaccini che come affermato su più fronti, non immunizzano nemmeno dalle varianti, e di fronte ad aule scolastiche che continueranno ad ospitare classi pollaio e per le quali non è stato investito un euro per, ad esempio, installare sistemi di aerazione che avrebbero potuto contribuire a sanificare gli ambienti scolastici stessi.

Ma nell’Italia del finto perbenismo che urla al “senso di dovere civico”, fa invece scalpore scoprire che più di 200000 insegnanti hanno scelto di non vaccinarsi. Senza che assuma importanza la risoluzione n. 2361/2021 del Consiglio d’Europa che espressamente ha previsto nessun obbligo né alcuna discriminazione per chi non intende vaccinarsi.

A fronte di tutto ciò, abbiamo cercato di analizzare la situazione avvalendoci del parere di chi la legge l’affronta tutti i giorni. Di seguito le risposte dell’Avv. Barbara Sedioli del foro di Ravenna e garante del comitato Mille Avvocati per la Costituzione per le regioni del Nord, a cui abbiamo chiesto chiarimenti su alcuni punti focali del dibattito.

Dirigenti scolastici, vaccino e privacy

Una delle domande che molti insegnanti si sono posti è quella attinente la possibilità da parte dei Dirigenti Scolastici di chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli stessi.

E già alcuni mesi fa, in merito, il Garante della Privacy aveva chiarito che “il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Sars Cov2. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L’Avvocato Sedioli ci conferma che al momento è vietato. E ciò ovviamente riguarda tutto il personale scolastico, Ata incluso.

Obbligo vaccinale o Dad, fin dove si spinge il potere dei Dirigenti Scolastici

Veniamo ora ad un punto fondamentale su cui ci siamo soffermati con l’Avvocato.

Può un Dirigente Scolastico, allo stato attuale, costringere chiunque del personale scolastico a vaccinarsi o, comunque, può imporre la Dad (nel caso del personale docente non vaccinato)?

“Le imposizioni, alcune citate inverosimili, dipendono dal DVR (Documento Valutazione Rischi). Questo, da chi sia predisposto, presuppone obblighi.” E aggiunge: ” Se è errato ed illogico o immotivato lo si impugna. “

Precisiamo che il DVR è quel documento previsto per legge che deve essere elaborato obbligatoriamente per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. In ambito scolastico deve essere elaborato dal Dirigente Scolastico o dal RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), e deve indicare tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le fonti di rischio cui può essere esposto ciascun lavoratore nell’espletamento della sua attività lavorativa.

In poche parole quindi se un DS, ne ravvisasse la necessità, perchè denota una situazione talmente rischiosa di contagio nel proprio istituto scolastico, potrebbe aggiornare il DVR introducendo tra gli accorgimenti l’obbligo vaccinale o la sottoposizione a Dad. Ma ciò non toglie che questo documento possa comunque essere impugnato nelle sedi opportune.

Obbligo vaccinale in Sicilia per tutti gli insegnanti

L’Ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 predisposta dal Governatore della Regione Sicilia, Musumeci, vuole imporre il vaccino a tutto il personale docente, pena la riassegnazione a nuovo ruolo lavorativo in caso di rifiuto.

Ma anche questo provvedimento va a scontrarsi con il Garante della Privacy:

“l’ordinanza –come ha affermato Pasquale Stanzione– di un presidente regionale o provinciale non rappresenta valida base giuridica per introdurre limitazioni a diritti e libertà individuali che implichino il trattamento di dati personali, che ricade nelle materie assoggettate a riserva di legge statale” .

In merito a ciò, l’Avvocato Sedioli ci ha chiarito che comunque l’ordinanza regionale in questione è da considerarsi valida, “fino all’accoglimento del ricorso in preparazione “.

In pratica dunque, anche questa ordinanza potrà essere impugnata facendovi ricorso.

L’ipotesi dell’esonero

Un ultimo aspetto su cui ha voluto porre l’attenzione l’Avvocato Sedioli è quello dell’esonero.

Per evitare un eventuale obbligo vaccinale ci ha parlato di questa possibilità, verificando lo “stato di salute prodromico a qualsiasi farmaco “:

“si tratta di un tema nodale che appartiene alla prevenzione e che nessuno sta affrontando. Io sì e con ottimi risultati. Tutti devono poter avere cure personalizzate al bisogno e quindi nessuno può essere sottoposto ad un farmaco che può provocare anche esiti fatali se quello stato di salute della persona non lo permette. Quindi è fondamentale eseguire gli accertamenti pre-vaccinali in un complesso percorso medico che ho approntato. Nessuno può permettersi di discriminare un esonerato. “

Il suggerimento è dunque quello di poter chiedere un esonero dimostrando eventualmente di essere allergici a qualche componente del vaccino in questione. Ma non solo. Come specifica l’avvocato, “i pre-vaccinali non riguardano solo l’aspetto allergologico, bensì ematologico, neurologico, cardiologico e genetico. Quindi, è molto più vasta l’indagine”.