Confsal Anaps: 'Il problema dei precari è politico e spetta ai politici risolverlo in forma definitiva'
Confsal Anaps: 'Il problema dei precari è politico e spetta ai politici risolverlo in forma definitiva'

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato inviatoci dall’Ufficio Stampa di Confsal Anaps.


Comunicato Confsal Anaps: ‘Problema precari è politico e spetta ai politici risolverlo in forma definitiva’

Il problema dei precari nella scuola e nel pubblico impiego in generale è un problema esclusivamente politico e pertanto solo la politica può risolverlo in modo definitivo, ma la politica deve smetterla di perdere tempo e di far finta di non vedere il problema e deve recuperare il suo ruolo principale che è quello di gestire la cosa pubblica.

Da troppi anni, in assenza di definitive decisioni politiche, i sindacati e la magistratura hanno tentato di colmare un vuoto che poteva e può essere colmato solo con una legge del Parlamento.

Questa inerzia della politica ha creato situazioni paradossali come quella di insegnanti incaricati annuali e in particolare gli IdR con ricostruzione di carriera, detti anche stabilizzati, che hanno un contratto con condizioni economiche e giuridiche pari al tempo indeterminato fino alle ore 24 del 31 agosto che si interrompe per essere ripreso alle ore 00.00 del primo settembre di ogni anno scolastico.

Il ricorso a tali tipologie di lavoro flessibile nel pubblico impiego è da anni al centro di un dibattito giurisprudenziale anche a livello sovranazionale e si discute quale tutela si debba riconoscere a coloro che assunti a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione vedono rinnovati i propri singoli contratti per più anni senza ottenere la trasformazione di tali contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Per tale impedimento ci si appella all’articolo 97 della Costituzione e agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 165/2001. Infatti, tali articoli chiariscono che la “modalità principale” per accedere al pubblico impiego è il concorso pubblico e nei limiti in cui sussistano motivate esigenze temporanee eccezionali la pubblica Amministrazione può ricorrere all’assunzione diretta del personale tramite la stipula di contratti a tempo determinato, precisando che la durata complessiva di tali eccezionali contatti non può essere superiore a trentasei mesi, ma nel contempo la norma precisa che la reiterazione di un contratto a tempo determinato “non può mai comportare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato”. A differenza del lavoratore del settore privato il lavoratore del settore pubblico con la reiterazione pluriennale del proprio contratto NON matura il diritto alla trasformazione del proprio contratto da tempo determinato a tempo indeterminato ma matura solo un possibile risarcimento del danno (!). Sono previste anche sanzioni per i dirigenti pubblici riconosciuti responsabili di fare un ricorso illegittimo ai contratti a temine.

La logica che impedisce e che ha impedito la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato è la presunzione che il concorso pubblico sia l’unica forma di garanzia dei principi costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La correttezza di questa impostazione è stata confermata dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) anche con il suo ultimo intervento del marzo 2018: “La corte ha ribadito che la disciplina europea in materia di contratti a termine (direttiva 1999/70/CE) NON IMPONE AGLI STATI MEMBRI DI SANZIONARE L’ILLEGITTIMA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE CON LA LORO CONVERSIONE IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO.

In assenza di una normativa adeguata la giurisprudenza italiana ha cercato di colmare il vuoto legislativo individuando i criteri per quantificare il possibile risarcimento del danno da riconoscere al lavoratore. Su tale questione sono intervenute le sezioni unite della Cassazione (Sentenza numero 5072/2016) le quali hanno chiarito che il danno risarcibile non è quello che deriva dalla lesione del diritto inesistente all’assunzione a tempo indeterminato bensì il danno derivante dalla perdita di opportunità intesa come possibilità per il lavoratore di trovare un lavoro migliore; per tali motivi i parametri per quantificare il danno sono stati individuati nell’articolo 32 comma 5 legge 183/2010, poi sostituito dall’articolo 28 del Decreto Legislativo 81/2015. Tale norma appena indicata prevede il diritto del lavoratore a ricevere un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; a tale proposito per l’esatta individuazione dell’indennità si deve fare riferimento ai criteri indicati dall’art. 8 della legge 604/1966. A seguito del monito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, le Sezioni Unite della Cassazione hanno anche precisato che il dipendente pubblico è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo e un massimo. Ciò significa che nel limite della forbice di cui al citato articolo 28 il lavoratore non dovrà dare prova del danno patito perché lo stesso danno costituisce una tutela minima a carattere sanzionatorio che deve essergli sempre riconosciuta. Su questa sentenza si è aperto un dibattito e l’Avvocatura dello Stato ha ripetutamente impugnato le decisioni del Giudice.

L’onere della prova tornerà nella sua pienezza qualora il lavoratore lamenti un danno in misura maggiore di quello garantito dalla norma. Tale quadro delle tutele a favore dei precari è stato confermato dalla Cassazione e anche dalla Corte Costituzionale (sentenza num. 248/2018). E’ evidente, comunque, che la soluzione di risarcire il danno subito per l’eventuale perdita di altre opportunità di lavoro è un Artifizio che si basa su presupposti tutti virtuali e senza precisi riferimenti di legge.

Infatti, parte della giurisprudenza di merito continua a coltivare seri dubbi sull’effettività del sistema di tutela perché tale sistema sarebbe basato su di una ricostruzione delle Sezioni Unite priva di una base normativa specifica e inoltre tale sistema di tutela a favore del lavoratore del Pubblico Impiego rimane troppo distante dalla tutela accordata al lavoratore del settore privato.

Ecco perché pensiamo e siamo convinti che solo un intervento del legislatore possa risolvere una lacuna che non può essere colmata né da ricorsi fatti per ottenere un risarcimento né da aggiustamenti contrattuali elaborati in sede sindacale.

Entrambe queste vie trovano dei limiti attualmente invalicabili. Continuare sulla strada dei ricorsi inoltre serve ad alimentare e confermare l’attuale situazione legislativa per superare la quale è necessario esclusivamente l’intervento della politica che metta fine alla vergogna per uno Stato moderno e democratico della reiterazione pluriennale dei contratti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego.

Sorvoliamo sulle responsabilità di un’Amministrazione che non bandisce concorsi per anni (nel caso degli IdR l’unico concorso è stato bandito nel 2003) e sorvoliamo anche sulle responsabilità di chi in tutti questi anni ha voluto tenere in vita per decenni graduatorie che sono servite a ritardare e impedire nuovi concorsi. Siamo consapevoli che si è cercato di riempire un vuoto legislativo e “mettere una pezza” ma non spetta al giudice e neppure ai sindacati ovviare ad una tale deficienza della politica. In anni precedenti vari governi sono intervenuti per sanare situazioni particolari ma non hanno mai affrontato il problema alla radice in forma generale e definitiva. Se è vero che nella Pubblica Amministrazione si è assunti per concorso cosa succede quando lo Stato, per anni, non bandisce concorso per posti liberi e ricorre alla reiterazione pluriennale di incarichi annuali? Perché lo Stato impone ai datori di lavoro privato di trasformare i contratti a tempo determinato dopo un triennio in contratti a tempo indeterminato che non rispetta la stessa regola verso i propri dipendenti? A questa domanda può e deve rispondere solo la politica con un intervento legislativo che risolva la questione in modo definitivo.

Il Parlamento affronti definitivamente il problema del precariato, si assuma le proprie responsabilità, faccia una legge per sanare il problema del precariato storico.

Bene ha fatto l’Anaps a coinvolgere politici di tutti gli schieramenti poiché sono i politici che devono risolvere definitivamente il problema dei precari.

Quindi, ripetiamo la nostra proposta di sanare una situazione che dura ormai da decenni e stabilire le stesse regole che lo Stato impone all’imprenditore privato “dopo trentasei mesi di contratto a tempo determinato, il datore di lavoro ha l’obbligo di trasformarlo in contratto indeterminato”.

La regola del concorso può valere solo in presenza di una situazione normale dove vengono banditi concorso ogni tre anni.