PAS per docenti precari seconda fascia GPS: pronta bozza emendamento Pittoni (TESTO)

Date:

Nuovi Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per i docenti precari delle graduatorie provinciali per le supplenze: è la proposta del vicepresidente della commissione Cultura al Senato, Mario Pittoni. 

Nuovi PAS per i docenti precari II fascia GPS: Pittoni annuncia bozza emendamento

‘È pronta la bozza della norma per riattivare i Percorsi abilitanti speciali (PAS) – ha annunciato il responsabile del Dipartimento Scuola della Lega – Sarà così possibile consentire a decine di migliaia di docenti precari di rompere le catene che da otto anni li tengono prigionieri in seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (ex terza fascia delle graduatorie d’istituto), in troppo casi per inadempienze dello Stato.

L’idea è di presentare il provvedimento come emendamento al primo decreto compatibile per materia, in accordo col ministro dell’Istruzione – al quale è già stato illustrato – e il fronte sindacale’. Ecco il testo relativo alla bozza dell’emendamento.

L’ARTE DI INSEGNARE: CONSIGLI PRATICI PER INSEGNANTI DI OGGI

Emendamento PAS per docenti e insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria

Art.1 –  All’articolo 15 del decreto legislativo13 aprile 2017, n.59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «relativa all’insegnamento è» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce requisito prioritario per l’insegnamento in tutte le scuole ed istituzioni del sistema pubblico di istruzione e formazione, conseguentemente risulta titolo»;

b) al comma 3, dopo le parole: «all’articolo 9, comma 1,» sono inserite le seguenti: «tenuti in anni alterni rispetto ai medesimi corsi riservati ai vincitori dei concorsi ordinari,» e dopo le parole: «presso una scuola» sono inserite le seguenti: «statale o»;

c) al comma 4, le parole: «in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all’articolo 3,» sono soppresse e dopo le parole: «fabbisogno delle scuole» sono inserite le seguenti: «statali e»;

d) al comma 5, le parole: «e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III» sono soppresse;

e) il comma 6 è abrogato;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione e nelle more dell’espletamento dei concorsi ordinari di cui all’articolo 2, sono istituiti nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.

I suddetti corsi sono riservati, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell’idoneo titolo di studio, anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto.

Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito».

Relazione

La norma, in armonia con il nuovo sistema di reclutamento previsto dal decreto legislativo n. 59/2017 e dalla legge n. 145/2018, viene incontro alle esigenze dei docenti appartenenti alla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con almeno tre anni d’insegnamento e a quelle di docenti di ruolo che, avendone titolo, desiderino sviluppare la loro carriera acquisendo l’abilitazione e partecipando successivamente alla mobilità professionale prevista dal CCNL del comparto. Il dispositivo consente inoltre di elevare il livello qualitativo dell’attività del personale supplente utilizzato per coprire i posti dei titolari assenti o comunque disponibili (parecchie migliaia ogni anno).

Il Percorso abilitante speciale (formula collaudata con successo nel 2013) è un percorso formativo accademico abilitante (obbligatoriamente previsto tanto dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 per l’esercizio delle professioni regolamentate che dalla legislazione nazionale, a cominciare dalla legge n. 341 del 1990 fino al DM n. 249 del 2010 avente natura regolamentare), selettivo in itinere e in uscita, destinato a coloro che esercitano da tre anni legittimamente la funzione docente nell’istruzione e formazione pubblica italiana, costituito da scuole statali, paritarie e IeFP. 

Categorie interessate:

1) Docenti precari non abilitati che insegnano nella scuola statale (seconda fascia GPS), nelle paritarie (per carenza di docenti forniti di abilitazione) e nei centri IeFP, con anzianità di servizio pari o superiore a tre anni;

2) Docenti di ruolo, cosiddetti “ingabbiati”, cui è sottratta la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento per una classe di concorso diversa e/o per un diverso grado di istruzione pur possedendo il titolo di studio idoneo (il conseguimento dell’abilitazione è condizione imprescindibile per partecipare alla mobilità professionale prevista dal CCNL di categoria);

3) Dottori e dottorandi di ricerca, cui viene finalmente riconosciuto il valore esperienziale del percorso di dottorato, ribadendo parallelamente l’importanza di frequentare e superare uno specifico percorso formativo dedicato all’insegnamento nella scuola secondaria.

Share post:

Newsletter

Ultime Notizie

Potrebbe interessarti
Potrebbe interessarti

Roma, lite tra studentesse in un liceo della Capitale: intervengono i Carabinieri

Un incidente turbolento si è verificato in un istituto...

Concorsi Docenti 2024, prova orale: elenco avvisi USR estrazione lettera [in aggiornamento]

Concorsi Docenti 2024 - Il processo selettivo per i...

Stipendi NoiPA Aprile 2024: qualcosa non torna, cedolini ridotti di circa 100 euro

In Aprile 2024, alcuni dipendenti pubblici potrebbero notare una...