Concorso straordinario e abilitazione: molti precari contestano Nota Ministero Istruzione del 22/7

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Concorso straordinario e abilitazione all’insegnamento, nelle scorse ore abbiamo riportato la notizia relativa alla pubblicazione, da parte del Ministero dell’Istruzione, di una Nota (la N. 1112 del 22 luglio) riportante il parere dell’Amministrazione centrale in merito l’abilitazione all’esercizio della professione docente.

In merito alla Nota in questione, stanno arrivando le proteste di molti precari che hanno raggiunto il punteggio di 56/80 nella prova computer based. Vediamo quali sono i motivi della protesta, alla luce di quanto contenuto nella nota ministeriale.

AGENDA SETTIMANALE DEL DOCENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Concorso straordinario e abilitazione all’insegnamento: la protesta di molti precari sui contenuti della Nota del Ministero dell’Istruzione N. 1112 del 22 luglio

Nella Nota, il Ministero dell’Istruzione, secondo il proprio parere, ritiene di poter concedere l’abilitazione all’insegnamento alle seguenti condizioni:

– iscrizione nell’elenco non graduato di cui all’articolo 1, comma 9, lettera e), del D.L. legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, previo superamento delle prove concorsuali ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria in oggetto, pubblicate nel corrente a.s. 2020/21;

– titolarità, nell’anno scolastico 2020/21, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.’

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Le motivazioni della protesta dei docenti precari

Da qui nasce la protesta di numerosi precari che hanno superato il concorso straordinario 2020. Si chiede, infatti, che l’abilitazione all’insegnamento venga estesa a tutti coloro i quali abbiano raggiunto il punteggio di 56/80 nella prova computer based sostenuta durante la seconda ondata della pandemia di Covid-19.


La nota ministeriale emanata in data 22/07/2021 a firma del Capo Dipartimento Stefano Versari – sottolineano i docenti precari – interpreta il quadro normativo di riferimento in senso restrittivo, riconoscendo l’abilitazione ai candidati che, oltre a essere presenti nelle graduatorie di merito al superamento delle prove concorsuali, abbiano anche avuto titolarità di un contratto di docenza annuale nell’anno scolastico 2020/2021. 

Tale interpretazione confligge con l’articolo 1, comma 9, del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, che disciplina la questione di cui si tratta alle lettere e), f) e g) e con l’articolo 59 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73.

Il cosiddetto “Decreto sostegni bis”, annullando la distinzione tra vincitori e idonei nelle graduatorie di merito, rende di fatto contraddittorio e incongruo il requisito del contratto annuale di docenza nell’anno 2020/21. Se infatti nel bando originario i vincitori potevano “altresì conseguire l’abilitazione prima dell’immissione in ruolo, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2 e 3” (ora soppressi) non si capisce perché ora, con un’unica graduatoria di merito che non distingue vincitori e idonei, sussista il requisito del contratto al 30/06/21.

Tale requisito – si legge nei motivi della protesta dei precari – è gravemente lesivo dei diritti di quanti abbiano assunto servizio con i cosiddetti “contratti Covid” nonché di tutti i docenti – con tre anni di servizio e vincitori del concorso – che abbiano avuto supplenze brevi o al termine delle lezioni nel corso dell’ultimo anno. 

Questi docenti si vedranno in molti casi scavalcati nelle graduatorie provinciali da colleghi con punteggi più bassi in virtù di circostanze casuali e non meritocratiche quali, appunto, le mere durate o estensioni dei contratti a tempo determinato. Nelle intenzioni del legislatore il Decreto sostegni bis mirava a una semplificazione della procedura abilitante per quanti avessero superato con merito la prova concorsuale, pertanto il secondo requisito risulta evidentemente contrario alla ratio della norma stessa.

In conclusione, i suddetti docenti chiedono la proroga della procedura di iscrizione alla prima fascia delle graduatorie provinciali sulla piattaforma di Istanze on line e l’apertura della stessa a tutti i docenti in possesso dell’unico requisito di merito sancito dall’esito delle prove: il punteggio di 56/80.

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