Immissioni in ruolo 2021/22 e accettazione di altre proposte di assunzione
Immissioni in ruolo 2021/22 e accettazione di altre proposte di assunzione

Immissioni in ruolo docenti per l’anno scolastico 2021/22, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a pubblicare, nelle scorse ore, il decreto relativo alle disposizioni per la ripartizione del contingente autorizzato e l’Allegato A, contenente le indicazioni operative per le nomine in ruolo degli insegnanti.

Un aspetto particolarmente interessante è rappresentato dalla possibilità di accettare, nello stesso anno scolastico, altre proposte di nomina. Vediamo cosa dice in particolare l’Allegato A, a questo proposito.

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Assunzioni docenti 2021/22, cosa dice l’Allegato A sulla possibilità di accettare altre proposte di nomina

Il punto A.12 dell’Allegato A precisa quanto segue:

L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato.

La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.10, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.’

In buona sostanza, non vi sono novità di rilievo rispetto a quanto previsto lo scorso anno: per il docente che ha già accettato un’altra nomina in ruolo potrà, comunque, accettarne un’altra indipendentemente da quale graduatoria avviene la nomina successiva, da quale sia la tipologia di posto (comune o sostegno) o la classe di concorso. Quest’ultima potrebbe anche essere la stessa della prima nomina.

L’accettazione sarà, inoltre, possibile indipendentemente da quale sia la disponibilità della sede. In passato, invece, tale possibilità veniva consentita solamente nei casi in cui l’assunzione arrivava da tipologie di graduatorie differenti (Gae oppure Graduatorie di Merito concorsuali) o in province differenti.

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L’unica eccezione è rappresentata dai candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno. Come riportato nello stesso punto A.12 sopra menzionato, questi docenti non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.