Sottoscrizione di un contratto
Sottoscrizione di un contratto

Cosa succede se si rinuncia alle immissioni in ruolo 2021 da Gae o da GM? A illustrarlo nella sua scheda tecnica è la UIL scuola. A pagina 7 prende in esame le conseguenze di una rinuncia di immissione in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di merito.

Immissioni in ruolo 2021, effetti rinuncia da GaE

La rinuncia a una proposta di immissione in ruolo da GaE comporta la cancellazione immediata:

  • dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato. Nel caso in cui il rifiuto avviene per il sostegno (elenco che dipende dalle classi di concorso in cui si è inseriti in GAE) ciò non implica la cancellazione anche dal posto comune/classe di concorso correlata al sostegno.
  • dalla relativa graduatoria d’istituto di I fascia.

Si ha il diritto a permanere, invece:

  • nelle GaE per le altre classi di concorso per cui si è iscritti o, nei casi di infanzia e primaria, si continua a permanere nella graduatoria ad esaurimento es. della infanzia se si è rinunciato al ruolo dalla graduatoria della primaria e viceversa;
  • in qualsiasi Graduatoria di merito di concorso in cui si è eventualmente inseriti;
  • nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), inclusi gli elenchi aggiuntivi. In questo caso il diritto a permanere riguarda anche l’eventuale classe di concorso/tipologia di posto per cui si è rinunciato alla nomina in ruolo.
  • Assunzioni docenti 2021, accettazione/rinuncia da GaE ed effetti su altre graduatorie

Assunzioni 2021, se si rinuncia dalle GM di concorso

La rinuncia a una proposta di assunzione da GM di concorso, comporta solo la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato. Quindi si permane nella graduatoria per posto di sostegno e naturalmente per altre eventuali tipologie di posto o classi di concorso in cui si è inseriti.

Per quanto riguarda l’assunzione dalla Graduatoria Fascia aggiuntiva (D.M. n. 40/2020), in caso di rinuncia all’immissione in ruolo, l’aspirante è cancellato esclusivamente dalla fascia aggiuntiva della relativa graduatoria.