Assegnazioni provvisorie, reclami per non convalida precedenze

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In questi giorni si stanno svolgendo le procedure riguardanti le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni per l’anno scolastico 2021/22. Cosa fare in caso di non convalida delle precedenze?

Procedura assegnazioni provvisorie

Gli Uffici Scolastici Territoriali, in questi giorni, sono impegnati con le procedure di mobilità in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni devono necessariamente concludersi entro il 31 agosto: tuttavia il Ministero ha però disposto che per quest’anno i movimenti vengano definiti entro il 9 agosto.

Ricordiamo che le operazioni di mobilità seguono il seguente ordine:

  • Personale docente titolare su sostegno che chiede mobilità su posti di sostegno nella provincia
  • Docenti titolari su posto comune che chiedono mobilità su posti di sostegno nella provincia
  • Insegnanti su posto comune che chiedono mobilità su altra cdc o ruolo all’interno della provincia
  • Docenti di sostegno di altra provincia
  • Titolari di altra provincia che richiedono mobilità su posto comune
  • su posto di sostegno di cui all’articolo 7, comma 14 (assegnazioni provvisorie interprovinciali sul sostegno dei docenti non specializzati)
  • di assegnazione provvisoria docenti DDG 85/2018.

Precedenze assegnazioni provvisorie

L’art. 8 del CCNI 2019/2022 disciplina le precedenze relative alle operazioni della mobilità territoriale annuale. I primi ad avere diritto alla precedenza sono i docenti che si ritrovano in condizione di grave malattia.

Seguono i docenti che richiedono di rientrare nella scuola di precedente titolarità. Infine i docenti che devono prestare assistenza a familiari.

Si ricorda che l’ordine secondo cui si dispongono le precedenze è il seguente:

  •  Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120)
  •  Insegnanti emodializzati (art. 61 della Legge n. 270/82);
  • Docenti che hanno perso il posto negli ultimi 8 anni e che richiedono ogni anno il rientro nella sede di precedente titolarità
  • Insegnanti disabili (punto III art.8 comma 1)
  • Personale che ha necessità di particolari cure continuative (qualora venga espressa come prima preferenza il comune o la scuola ubicata nello stesso luogo in cui si eseguono tali cure)
  • Docenti che prestano assistenza al figlio disabile, coniuge in stato di gravità, genitore che possiede l’art 3, comma 3 legge 104/92.
  • Docenti che assistono altro parente o affine disabile grave (in questo caso è indispensabile il requisito della convivenza).

Reclami per la non convalida della precedenza

Nel caso in cui non venga convalidata una precedenza, in un primo momento il docente deve inoltrare un semplice reclamo all’UST di competenza. Ogni Ufficio scolastico indica la modalità da seguire per presentare istanza: generalmente occorre inviare tramite email indicata nei vari siti una richiesta di controllo, in cui segnalare il problema ed allegare nuovamente tutta la certificazione necessaria.

Qualora l’amministrazione non proceda con una rettifica convalidando la precedenza, il docente può presentare ricorso al giudice del lavoro con gli estremi di urgenza.

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