Specializzazione sostegno, emendamento Pittoni per riattivare i PAS

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Sostegno e specializzazione per i docenti che possiedono almeno 3 anni di servizio: il vicepresidente della Commissione Cultura al Senato, Mario Pittoni, ha annunciato la presentazione di un emendamento per la riattivazione dei PAS (Percorsi Abilitanti Speciali).

Sostegno, emendamento Pittoni per riattivazione PAS

Il responsabile Dipartimento Scuola della Lega, Mario Pittoni, ha sottolineato come sia più che mai giusto dare la possibilità, ai docenti che hanno almeno 3 anni di esperienza, di poter accedere ai corsi di specializzazione.

‘Chi ha almeno tre anni di esperienza sul sostegno a ragazzi con difficoltà, è giusto possa accedere ai corsi di specializzazione – ha sottolineato il senatore Pittoni – Lo prevede la bozza di norma, ora all’esame delle altre forze politiche e dei sindacati, che abbiamo predisposto per riattivare i Percorsi abilitanti speciali (PAS) con cui consentire a decine di migliaia di docenti precari di rompere le catene che ormai da otto anni li confinano nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (ex terza fascia delle graduatorie d’istituto), in troppo casi per inadempienze dello Stato.

L’idea è di presentare il provvedimento, che per quanto riguarda la specializzazione sul sostegno interessa anche insegnanti di prima fascia (posti comuni), come emendamento al primo decreto compatibile per materia, in accordo – conclude Pittoni – col ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi”.

Il testo dell’emendamento PAS e specializzazione sostegno

(Percorsi abilitanti speciali per docenti e insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria e Corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado)
Art.1 – All’articolo 15 del decreto legislativo13 aprile 2017, n.59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «relativa all’insegnamento è» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce requisito prioritario per l’insegnamento in tutte le scuole ed istituzioni del sistema pubblico di istruzione e formazione, conseguentemente risulta titolo»;
b) il comma 6 è abrogato;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione e nelle more dell’espletamento dei concorsi ordinari di cui all’articolo 2 nonché dei percorsi accademici ordinari finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, sono istituiti nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria;

i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell’idoneo titolo di studio, anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito».


Art.2. All’articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è abrogato;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o, comunque, dei requisiti richiesti per partecipare alle selezioni ordinarie per l’ammissione ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno.

Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito».

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