Figli a carico, detrazioni ed assegni familiari: a quale genitore spettano?

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Non sempre i contribuenti hanno le idee chiare sul corretto funzionamento relativo alle agevolazioni di cui possono usufruire. Ne è un esempio la questione relativa alle detrazioni che spettano per i figli a carico e agli assegni al nucleo familiare.  Vediamo di chiarire alcuni dubbi in merito.

Detrazione per figli a carico

La detrazione per i figli a carico è un beneficio di cui può agevolarsi esclusivamente il genitore che li ha a carico fiscalmente. Il suddetto carico può esprimersi con diverse  percentuali di suddivisione: ad esempio, il 100% ad un genitore e lo 0% ad un altro, o il 50% per ognuno, od altre differenti ripartizioni percentuali.

Diversamente accade per quanto riguarda la detrazione relativa alle spese sostenute. La circolare 19/E del 2020 emanata dall’ Agenzia delle Entrate fornisce spiegazioni sulla questione: specifica infatti che è possibile detrarre le spese sostenute per i figli anche se non si è titolari della detrazione corrispondente.

Il genitore che alla voce “Familiari a carico” ha indicato i codici fiscali dei figli ma zero come percentuale di detrazione, può comunque beneficiare della detrazione delle spese.  È tuttavia necessario che la ricevuta relativa alla spesa effettuata riporti il suo codice fiscale o quello del figlio: se invece tale documento è intestato all’altro genitore titolare del carico fiscale dei figli, solamente a quest’ultimo spetta la detrazione per le spese.

Assegni al nucleo familiare

Entrambi i genitori possono usufruire degli assegni familiari, indipendentemente da chi dichiara fiscalmente i figli a carico. Gli ANF rappresentano infatti una misura a sostegno della genitorialità non dipendente dal carico fiscale. Per tale motivo, non occorre avere questo carico.

Solo uno dei due genitori può presentare domanda per richiedere l’agevolazione: per i genitori sposati  la coppia stabilirà chi dei due riceverà gli assegni. Per i conviventi o separati la normativa stabilisce che a beneficiarne sia il genitore convivente con i figli.

Si ricorda che usufruiscono di tale beneficio tutti i dipendenti pubblici e privati: relativamente all’ambito scolastico tutti i docenti di ruolo e precari e tutto il personale ATA.

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