Naspi INPS 2021
NASPI, Circolare INPS su sospensione riduzione prevista da Decreto Sostegni Bis

Riduzione NASpI, l’INPS ha pubblicato la circolare N. 122 del 6 agosto 2021 avente come oggetto il ‘Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Sospensione dell’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di riduzione della prestazione di disoccupazione NASpI a decorrere dal quarto mese di fruizione. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti’.

NASPI 2021, circolare INPS del 6 agosto

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, tramite la circolare N. 122 del 6 agosto, ha fornito le istruzionI riguardanti la sospensione prevista dal decreto Sostegni Bis. La riduzione mensile del 3 per cento, che opererebbe dal quarto mese in poi, non opera per le indennità di disoccupazione con decorrenza tra il 1° giugno e il 30 settembre 2021.

Come sottolinea la circolare, la riduzione non si applica per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2021. 
Secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo N. 22 del 4 marzo 2015,  l’indennità di disoccupazione deve essere ridotta del 3 per cento ogni mese a partire dal 1° giorno del quarto mese di fruizione, ovvero il 91° giorno della prestazione.

Cosa dice il decreto Sostegni Bis

Secondo quanto previsto dal decreto Sostegni Bis, le indennità di disoccupazione resteranno dello stesso importo della prestazione prevista per il mese di giugno fino al 31 dicembre 2021. Infatti, si prevede che:


‘1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l’ulteriore applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.


2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 327,2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.”

La circolare INPS stabilisce che la sospensione della riduzione della prestazione si applica anche nei casi in cui l’importo venga erogato in forma anticipata in un’unica soluzione.
L’applicazione della riduzione della NASpI tornerà nel periodo successivo alla sospensione, ovvero a partire dal 1° gennaio 2022.

CIRCOLARE NASPI