Personale Ata,
Personale Ata, supplenze

La circolare annuale del Ministero ha fornito le indicazioni operative per le supplenze del personale ATA 2021. La nota indica che i posti che non è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.

Supplenze Personale ATA 2021: annuali e temporanee

Il Regolamento per le supplenze del Personale ATA è contenuto nel D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Le supplenze vengono assegnate in ordine di graduatoria, a cominciare da quelle permanenti provinciali (I fascia), fino alla terza fascia.

Quando è possibile lasciare una supplenza per un’altra

Chi accetta una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica, può accettare un’altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, purché di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, solo quando al momento della convocazione per lo spezzone, non c’era disponibilità per posto intero. Il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.

Sostituzione del Personale ATA assente: i vari profili

I Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee in sostituzione del Personale ATA assente solo in alcuni casi specifici previsti dal regolamento. Esiste il divieto di sostituzione del personale:

  • assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; 
  • assistente tecnico; 
  • collaboratore scolastico, per i primi 7 giorni di assenza. 

I primi 2 divieti sono parzialmente derogati dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le scuole possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal 30° giorno di assenza.

La copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate per i DSGA, avviene secondo le modalità dell’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli aa.ss. 2019/20-21/22.

La circolare.