Da ieri ha preso il via la procedura di presentazione della domanda per il conferimento di supplenze dalle Graduatorie Provinciali per l’anno scolastico 2021/22. Quest’anno il piano di assunzioni straordinario prevede anche la possibilità del ruolo per gli inscritti nelle GPS I fascia ed elenchi aggiuntivi: il contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche può infatti mutarsi in ruolo. Quali sono i casi di priorità e come vengono gestite le riserve? Facciamo chiarezza.
Incarichi da GPS
Si è aperta ieri su Istanze Online la sezione dedicata alla presentazione delle richieste relative alle GPS: tantissimi i precari che ne sono coinvolti e che quest’anno, grazie alla procedura straordinaria di immissioni, possono ambire al ruolo. Quindi doppia possibilità per il 2021/22: incarichi a tempo indeterminato e determinato. Termine ultimo per presentare la domanda è stato fissato al 21 agosto (al momento non sono previste proroghe). Giorno 13, invece, si conoscerà la disponibilità dei posti per ogni Ufficio Scolastico provinciale. Tantissimi sono i casi di errori già segnalati e per i quali i docenti aspiranti dovranno presentare reclamo. Molti riguardano anche il diritto di priorità e la riserva dei posti.
Priorità e riserve per gli incarichi da GPS
Nella nota ministeriale 25089 del 6 agosto 2021 si forniscono tutte le indicazioni relative al conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2021/22: nella suddetta nota il MI precisa anche la modalità da seguire per i docenti che hanno diritto alla priorità e alle riserve dei posti. Gli art. 21 e 33 commi 5,6 e 7 della legge 104/1992 indicano i docenti che hanno la priorità nella scelta delle sedi.
Priorità scelta sede per le GPS
Gli aspiranti con un grado d’invalidità superiore ai due terzi o che si ritrovano nelle condizioni citate sopra, scelgono prioritariamente la sede secondo le seguenti condizioni:
- ai docenti con priorità non può essere conferito un incarico di maggiore durata giuridica che i colleghi precedenti in graduatoria non hanno potuto scegliere;
- i docenti devono far parte di un gruppo di aspiranti alla nomina per posti della stessa c.d.c. e della stessa durata giuridica;
- per i beneficiari dei commi 5 e 7, art. 33 legge 104/1992 la priorità si attua solo relativamente al comune in cui risiede la persona da assistere e di seguito a quelli viciniori
Riserva dei posti
La legge 68/1999 ed il DL 66/2010 stabilisce che si effettui la riserva dei posti anche per gli incarichi a tempo determinato. Questa misura si applica per i docenti ed il personale educativo iscritto nelle GAE e per il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti.
Le disposizioni stabilite dagli art 3 e 18 della legge 12/03/1999, n. 68 e nella CM 248 del 7/11/2000 determinano la definizione delle quote di riserva.