Assunzioni da GPS, rinuncia al ruolo: cosa comporta per gli incarichi di supplenza?

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Gli aspiranti docenti possono presentare domanda di partecipazione per l’immissione in ruolo straordinaria per l’anno scolastico 2021/22, qualora in possesso dei requisiti necessari (ne abbiamo parlato diffusamente in altra sede).

I termini per la presentazione della domanda scadono il prossimo 21 aprile. Cosa succede, però, nel caso in cui l’aspirante docente dovesse rinunciare all’immissione in ruolo per partecipare unicamente alla procedura di attribuzione delle supplenze?

Immissioni in ruolo da prima fascia GPS, è possibile rinunciare alla nomina per la sola attribuzione delle supplenze?

Molti docenti inseriti in prima fascia GPS e nei relativi elenchi aggiuntivi, essendo in possesso dei requisiti previsti, possono partecipare ad entrambe le procedure, quella relativa alle immissioni in ruolo straordinarie e quella relativa al conferimento delle supplenze

In questo caso, si potrà presentare una sola domanda: il sistema informatizzato, poi, provvederà a separare le distinte operazioni, a seconda delle preferenze espresse dall’aspirante docente.

In merito alla possibilità di rinunciare all’incarico straordinario da prima fascia GPS, partecipando solamente alla procedura informatizzata per il conferimento delle supplenze, occorre fare riferimento a quanto indicato nella circolare annuale delle supplenze, pubblicata dal Ministero dell’Istruzione pochi giorni fa. Qui, infatti, si legge:

‘La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.’

Pertanto, l’aspirante docente potrà rinunciare all’eventuale incarico finalizzato all’immissione in ruolo straordinaria e partecipare, comunque, al conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, a condizione che tale rinuncia venga comunicata all’ufficio competente entro i termini indicati dallo stesso. 

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