Green Pass scuola, Nota Ministero dell'Istruzione del 13 agosto

Green Pass obbligatorio, il ministero dell’Istruzione ha pubblicato in data 13 agosto la Nota N. 1237 avente come oggetto ‘Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico’. Di particolare interesse, il capitolo riguardante ‘la certificazione verde Covid 19: ulteriore misura determinante per la sicurezza’ e gli aspetti disciplinari ad essa collegati.

Scuola, Green Pass obbligatorio: il parere tecnico del Ministero dell’Istruzione

Come noto, il comma 6 dell’articolo 1 del suddetto decreto legge ha introdotto la ‘certificazione verde Covid 19 dal 1° settembre al 31 dicembre (tale data rappresenta l’attuale termine di cessazione dello stato di emergenza). La norma definisce al contempo un obbligo di ‘possesso’ e un dovere di ‘esibizione’ del Green Pass

Dopo aver elencato i vari casi di rilascio della ‘certificazione verde’ e aver richiamato la circolare del Ministero della Salute, pubblicata nei giorni scorsi, relativa alla certificazione di esenzione dalla vaccinazione, il Ministero dell’Istruzione rivolge l’attenzione all’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi dell’infanzia.

‘La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero – si legge nella Nota – è controversa e se ne auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge. Tuttavia, con la valenza del parere tecnico da più parti sollecitato, considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all’uso della mascherina e, soprattutto, considerato il tenore letterale del successivo comma 4 (“… i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia… sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1….”), anche per il personale dei servizi educativi dell’infanzia si ritiene valga la necessità di possedere e di esibire la “certificazione verde COVID-19”, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.’

Controllo del possesso del Green Pass: il parere del Ministero

In merito alla responsabilità del dirigente scolastico di verificare il possesso della certificazione verde, si legge quanto segue: ‘A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro, si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.’ 

Conseguenze per il mancato possesso del Green Pass

In relazione alle conseguenze per il mancato possesso o mancata esibizione della certificazione verde, il Ministero dell’Istruzione ha sottolineato il fatto che il termine ‘assenza ingiustificata‘ abbia fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la ‘sanzione’ indicata nel comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001).

La questione – si legge nel parere tecnico – va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra.

Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” – per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” – che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del medesimo sintagma.

I quattro giorni per mancato possesso del Green Pass

Il parere tecnico del Ministero dell’Istruzione menziona nuovamente il comma 2 che stabilisce che, ‘a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato’. 

La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato? Quale durata per il contratto di supplenza? 

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate – oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno – per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 

Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.’

Qui sotto potete trovare il testo integrale della Nota N. 1237 del 13 agosto.

NOTA MINISTERO ISTRUZIONE