Green pass, 'Controlli quotidiani rallenterebbero inizio lezioni': Presidi in rivolta, news 25/8
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Sarebbero pesanti le sanzioni per il personale scolastico (docenti e ATA) che violino l’obbligo di esibire il Green pass a scuola. La sanzione pecuniaria andrebbe dai 400 ai 1000 euro per il lavoratore che si rifiuterà di esibire la certificazione verde obbligatoria.

Green pass, pesanti sanzioni comminate ai trasgressori: multe da 400 a 1000 euro al dipendente trasgressore

L’argomento che riguarda il costo delle sanzioni è contenuta all’interno della nota tecnica del MI n. 1237 del 13 agosto u.s.; il documento in oggetto fornisce le indicazioni sulle regole di Sicurezza a scuola e sull’utilizzo della certificazione anti Covid19 in tutte le Istituzioni Scolastiche.

Ecco cosa viene riportato nella nota ministeriale di cui al paragrafo precedente, a proposito dell’obbligo del Green pass e delle sanzioni amministrative previste per i trasgressori:

La sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35, che, in quanto compatibili, rinvia alle “disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.” Tale ultimo rinvio, in ragione della previsione “generale” che pone la contestazione della sanzione in capo “agli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”, consente di ritenere, nello specifico della presente nota, che la contestazione medesima debba essere effettuata dai Dirigenti Scolastici e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia“.

Chi controllerà il controllore?

Ci è anche noto che molti neo Dirigenti Scolastici ancora non hanno effettuato il vaccino, vuoi per scelta o per opportunità. In questo caso ci chiediamo chi controllerà il Dirigente Scolastico che non è in possesso del Green pass? Ovvero, chi controllerà il controllore, il quale ha l’importante obbligo di verificare il rispetto di questa norma di sicurezza negli ambienti scolastici?

Nota di precisazione del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13/08/2021