Ministero dell'Istruzione
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Green Pass a scuola, la Nota del Ministero dell’Istruzione N. 257 ha fornito alcune indicazioni riguardanti l’obbligo della certificazione verde per il personale scolastico. Vediamo in particolare le indicazioni riportate dalla circolare che è stata inviata a tutte le scuole in merito alla procedura di controllo del Green Pass.

Green Pass, ecco come dovranno avvenire i controlli a scuola

Nella Nota in questione si legge: ‘Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.’

Si parla, dunque, di ‘obbligo di possesso‘ e di ‘dovere di esibizione‘. La Nota, poi, riporta i requisiti per il rilascio del Green Pass.

‘La certificazione verde – prosegue la Nota – “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi: 

– aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

– aver completato il ciclo vaccinale; 

– essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

– essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.’

Controllo della certificazione verde a scuola

La Nota, poi, in riferimento ai contenuti del decreto legge N. 111/2021, stabilisce che ‘i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.’

Il Ministero dell’Istruzione, poi, ha comunicato che, al fine di semplificare e facilitare i controlli, verrà messa a disposizione un”applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni‘: questa sarà ‘resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.’

Il Ministero dell’Istruzione ritiene che non sia ‘necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. 

Violazione del dovere di possesso ed esibizione

‘La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde – si continua a leggere nella Nota – è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro16”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.’

Il Ministero dell’Istruzione, dunque, ha usato il ‘pugno di ferro’ perché, oltre alla sospensione dal servizio dal quinto giorno, i dirigenti scolastici saranno chiamati ad applicare anche ‘una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione’.