Supplenze docenti e ATA

Supplenze scuola da Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2021/22, come noto gli aspiranti docenti avranno tempo sino alle ore 23:59 del prossimo 21 agosto per inoltrare la propria domanda di partecipazione alla procedura che, quest’anno, è completamente informatizzata. In quali casi l’istanza inviata dal candidato non sarà presa in considerazione? Vediamo in dettaglio.

Supplenze da GPS, in quali casi la domanda dell’aspirante docente non sarà tenuta in considerazione?

I motivi di esclusione dalla procedura di attribuzione degli incarichi di supplenza sono diversi e sono esposti all’articolo 4 del decreto N. 242 che definisce le modalità della stessa procedura. 

Al comma 5 si legge quanto segue: ‘Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente articolo, nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge.’

Pertanto, un primo motivo di esclusione del candidato è quello rappresentata, ovviamente, dalla presentazione della domanda oltre i termini previsti (il 21 agosto, salvo eventuali proroghe che, al momento, non sembrano preventivabili), oltre al fatto di non possedere i requisiti esposti al comma 4 dell’articolo 59 del decreto Sostegni Bis.

Naturalmente, il fatto di presentare la domanda oltre i termini previsti equivale ad una mancata presentazione dell’istanza con conseguente rinuncia di partecipazione alla procedura. Come Vi abbiamo riferito in precedenza, anche la mancata indicazione di determinate sedi comporta la rinuncia ad un’eventuale assegnazione alle sedi non espresse.


Al comma 6, inoltre, si legge: ‘Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalla procedura l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.’ Di conseguenza, qualsiasi dichiarazione non veritiera riportata nella domanda comporta l’automatica esclusione dalla procedura (con possibili responsabilità di carattere penale).

Inoltre, come riporta il suddetto comma 5, non è valutata nemmeno la domanda dell’aspirante presentata in maniera ‘difforme’ da quella indicata nell’articolo 4 del decreto.