Personale ATA 2021/22: come vengono assegnate le supplenze

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Come vengono assegnate le supplenze del Personale ATA 2021/22? A dettare le indicazioni generali è la circolare delle supplenze di quest’anno, al punto 2. Lì si ricorda che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di DSGA, che non è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attivitaÌ€ didattica.

Supplenze ATA 2021/22: indicazioni sul conferimento

L’assegnazione delle supplenze ATA 2021/22 avviene inizialmente utilizzando le graduatorie permanenti provinciali e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75.

Solo in caso di esaurimento delle suddette graduatorie, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto. Si rammenta, infine, quanto segue.

  • L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attivitaÌ€ didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
  • Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.
  • Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Sostituzione del personale ATA: quando non avviene

La sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, è vietata a:

  • assistenti amministrativi, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
  • personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
  • personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Tale divieto è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che si possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Potrebbe interessarti anche: come avviene la convocazione.

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