Supplenze
Supplenze

Conclusasi, entro i termini previsti dal MI, la procedura di inoltro della domanda per l’attribuzione degli incarichi da GPS e GAE. Non vi è stata infatti nessuna proroga, nonostante il malfunzionamento della piattaforma ministeriale negli ultimi giorni evidenziato da tantissimi utenti e dai sindacati. Cosa accade adesso per tutti gli aspiranti che non sono riusciti ad inviare correttamente la propria istanza?

Possibile motivo della non presentazione della domanda per GPS e GAE

La maggior parte dei docenti che non è riuscito a presentare la domanda si è ritrovato imbottigliato nel malfunzionamento del portale dovuto ad un sovraccarico: tantissimi USP non hanno pubblicato la disponibilità dei posti alla data indicata dal MI, il 13 agosto, ma soltanto a ridosso della scadenza della procedura. Ciò ha fatto sì che molti aspiranti hanno riformulato la propria domanda alla luce dei posti disponibili, non riuscendo però più ad inoltrare.

Effetti della domanda non presentata per le supplenze da GPS e GAE  

Non tutti coloro che non sono riusciti ad inoltrare la domanda per partecipare al conferimento di supplenze da GPS e GAE avranno necessariamente un danno: infatti non tutti sarebbero rientrati nel numero dei posti disponibili da poter assegnare.

Questi gli effetti per gli aspiranti che non hanno inviato la domanda per l’attribuzione delle supplenze annuali o fine al termine delle attività didattiche:

  • Rinuncia a partecipare alla procedura per le GPS e GAE: il docente non può più prendere parte all’assegnazione delle supplenze al 30 giugno o 31 agosto per il 2021/22 attraverso questa procedura.
  • Inserimento nella rispettiva graduatoria: il docente rimane inserito nella propria graduatoria GPS e GAE, infatti la non partecipazione non implica la cancellazione dalle suddette liste. La procedura conclusasi del resto rappresenta intesa una grande convocazione per cui la partecipazione era volontaria (presentando domanda dal 10 al 21 agosto).
  • Partecipazione alle supplenze da Graduatorie d’Istituto: il docente comunque potrà ugualmente partecipare all’attribuzione delle supplenze dalle GI, non essendo stata cambiata la relativa procedura. Infatti, le preferenze delle 20 scuole espresse lo scorso anno scolastico restano valide: gli aspiranti potrebbero ricevere un incarico temporaneo od al 30 giugno/31 agosto in caso di disponibilità di posti a seguito dell’attribuzione da GPS e GAE.

Supplenze temporanee

L’articolo 2 comma 4 lettera c, comma 8 lettera c e l’ articolo 13 dell’OM 60/2020 disciplinano il conferimento delle supplenze temporanee. Queste rappresentano la terza categoria di incarichi che un docente precario può ricevere, dopo quelli al 31 agosto ed al termine delle attività didattiche.

L’inizio delle supplenze temporanee corrisponde al giorno effettivo della presa di servizio e la cessazione quando finisce l’esigenza di servizio per cui si conferiscono.

Anche per gli incarichi temporanei su organico Covid si attingerà dalle GI, fermo restando che queste supplenze potranno durare al momento fino al 30/12/2021.